Cassation court annuls tax court judgment for absolute nullity due to missing necessary co-litigant in required joint proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the Calabria Regional Tax Court's judgment, declaring the entire proceeding null due to the absence of a necessary co-litigant. The appellant argued that the lower court erred in refusing to integrate the missing partner, claiming no implicit res judicata existed regarding this specific omission. The court ruled that the mandatory nature of joint proceedings for tax assessments creates an absolute nullity when a necessary party is absent, regardless of whether the issue was previously discussed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 546/92; Art. 29 d.lgs. 546/92: The mandatory nature of necessary co-litigation in tax assessments renders a proceeding absolutely null if a required party is absent, a defect detectable ex officio at any stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22455/2020 R.G. proposto da : GISELLA SAS e MARRAPPODI MARIA GIUSEPPINA, domiciliat e ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato CIANFLONE FRANCESCO (CNFFNC45E12H456T) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CALABRIA - CATANZARO - SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 4736/2019 depositata i l 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: LA GISELLA S.A.S. era attinta da avviso di accertamento n. TD7020100290/2015, con cui l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, per l’anno d’imposta 2011, rettificava in aumento il reddito d’impresa e del valore della produzione, determinando maggiori imposte dirette ed indirette, sulla base delle risultanze di processo verbale di constatazione redatto il 31 marzo 2014 dalla Guardia di Finanza.
In conseguenza, l’Ufficio procedeva alla notifica di altro avviso di accertamento, avente n. TD7010100325/2015, nei confronti della socia e legale rappresentante MARRAPODI Maria Giuseppina, con il quale determinava il maggior reddito di partecipazione in capo a questa e quantificava maggiori Irpef ed addizionali. La Marrapodi, in rappresentanza di LA GISELLA S.A.S. ed in proprio, presentava separati ricorsi avverso i suddetti avvisi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che, riunitili, con sentenza n. 6510/2017, li rigettava.
La Marrapodi, nella duplice qualità, presentava appello, che la CTR della Calabria, con la sentenza in epigrafe, rigettava. In particolare, la CTR riteneva che, sulla questione dell’eccepito difetto di contraddittorio, si fosse formato il giudicato implicito, osservando quanto segue: Non potrebbe essere rilevato in questa sede un eventuale difetto di contraddittorio connesso con la mancata partecipazione alla causa in primo grado di uno dei due soci[,] detentore della quota dell’1%. Secondo la giurisprudenza di legittimità la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo del difetto di integrazione del contraddittorio trova deroga quando il riesame della relativa questione resti precluso dalla formazione del giudicato interno per mancata impugnazione della sentenza che abbia stabilito sulla questione medesima (Cassazione n. 820/82).
In sostanza la rilevabilità d'ufficio del difetto di integrazione nel contraddittorio trova un limite […] nel giudicato che espressamente o implicitamente si sia formato su tale questione (Cassazione 360/86). Risulta dagli atti del fascicolo […] che in primo grado era stata esaminata la questione della riunione dei ricorsi proposti contro lo stesso e contro altri avvisi collegati o dipendenti dall'accertamento nei confronti della società […] (vedi il verbale dell’udienza del 15 aprile 2016 […]). Appare corretto ritenere che[,] una volta esaminata la questione inerente alla integrità del contraddittorio nell'ambito del procedimento e per effetto della pronuncia che ha trattato e deciso nel merito i ricorsi[,] sulla detta questione si sia formato un giudicato implicito[,] non avendo alcuna delle parti eccepito con un apposito motivo eventuali difetti di contraddittorio in primo grado.
Indi la CTR disattendeva i motivi di appello relativi - alla mancanza od illegittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento per difetto di delega, perché questa, prodotta dall’Ufficio, era valida; - alla mancata indicazione delle ragioni che avevano indotto l’Ufficio alla verifica, perché la dedotta nullità non era prevista da alcuna legge; - al difetto di motivazione degli avvisi, perché questi al contrario erano adeguatamente motivati; - alla correttezza della ricostruzione dei ricavi, perché l’accertamento analitico-induttivo trovava fondamento anche nell’antieconomicità dell’attività d’impresa.
Avverso la superiore sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Marrapodi, nella duplice qualità, con cinque motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate ; la Marrapodi illustra ulteriormente le proprie ragioni con memoria telematica in data 24 ottobre 2023. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione, mancata e/o falsa applicazione della normativa di cui al combinato disposto degli art.li 1, comma 2, e 14, commi 1 e 2, del Dlgs 546/92, con riferimento all’art. 360, comma 1°, n.ri 3, 4 e 5 cpc-Violazione di legge-Errore in procedendo e in giudicando, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.
“Nella fattispecie per cui è giudizio l’avviso di accertamento impugnato dalle odierne ricorrenti è relativo non soltanto alla società (La Gisella sas) bensì anche ai due suoi soci, la sig.ra Marrapodi Giuseppina e il signor Brognano Giovambattista, entrambi, infatti, riportati in detto atto come destinatari dell’obbligazione di pagamento”. “Ciò posto, non è revocabile in dubbio che […]ci si trovi in presenza di un litisconsorzio necessario poiché, per come detto, la decisione sul reddito della società di persone, quale è ‘La Gisella sas’, riverbera immediatamente i suoi effetti non soltanto sul reddito (di partecipazione) della socia Marrapodi Maria Giuseppina[,] bensì anche su quello dell’altro socio, Brognano Giovambattista”.
“Nessuna delle parti ha mai provveduto alla chiamata in giudizio del socio Brognano Giovambattista; né il giudice del merito ha mai provveduto a rilevare la mancata presenza del Brognano nel giudizio e a ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo”. “[La CTR] ha confuso la riunione dei due ricorsi (quello proposto [da La] Gisella sas e quello proposto, in proprio, dalla Marrapodi Maria Giuseppina) con l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio”. Il motivo– che si sottrae all’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso, in quanto contiene essenziali riferimenti agli atti del procedimento amministrativo e del giudizio, individuando con precisione la “ratio decidendi” sottesa alla sentenza impugnata che assume meritevole di censura e formulando pertinenti ragioni di critica in diritto –è fondato e merita accoglimento.
Invero, vale il principio a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, la possibilità di imputare ai soci di società di persone maggiori redditi derivanti da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione dell’atto impositivo, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01, a tenore del quale “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. Nel caso che ne occupa, risulta pacificamente pretermesso il socio di minoranza, detentore, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, dell’1% delle partecipazioni, Brognano Giovambattista. La circostanza che in primo grado sia stata discussa la questione della riunione dei ricorsi promossi da La Gisella s.a.s. e dalla Marrapodi in proprio, riunione di poi effettivamente disposta, non determina alcun giudicato implicito, posto che la pretermissione riguarda un ulteriore soggetto, qual è appunto il ridetto socio di minoranza.
Inoltre, ad ogni buon conto, la violazione del contraddittorio necessario è rilevabile, finanche d’ufficio, proprio a cagione della necessarietà del contraddittorio stesso, in ogni stato e grado del procedimento. L’accoglimento del motivo in disamina determina l’assorbimento di tutti gli altri, volti a sollevare censure su questioni di merito affrontate dalla CTR in dipendenza dall’erronea risoluzione di quella di rito riguardante l’integrità del contraddittorio. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., imponendosi , con pronuncia sul ricorso,la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio e la rimessione della causa al giudice di primo grado per la celebrazione del giudizio e per la definitiva regolazione tra le parti delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri. Per l’effetto, cassa la sentenza imp