Italian tax court dismisses case due to settlement; tax obligation extinguished by employer payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority voluntarily withdrew its appeal following a settlement with the employer. The employer had already paid the disputed fringe benefit tax to the employee, thereby eliminating the subject matter of the dispute. Consequently, the court dismissed the case and ordered the parties to share legal costs equally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002; When a tax dispute is resolved by a settlement extinguishing the tax obligation, the court declares the proceedings terminated for lack of subject matter and allocates costs equally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Romina Carolina AMERIO, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Salvaneschi per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale – Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1408/22/15, depositata il 18 dicembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia emetteva avviso con cui veniva accertato un fringe benefit imponibile. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello proposto dall’Agenzia, che quindi propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo, riproponendo poi i motivi ritenuti assorbiti dalla pronuncia d’appello. Con apposita memoria la difesa erariale ha depositato rinuncia al ricorso proposto, ritualmente notificata alla controricorrente, in cui si dava atto dell’avvenuta conciliazione della lite con la datrice di lavoro della stessa, che aveva corrisposto anche quanto da quest’ultima dovuto.
CONSIDERATO CHE 1.Assume rilevanza ai fini della definizione della presente controversia l’atto di rinuncia, nel quale viene rappresentato come l’obbligazione tributaria oggetto di lite risulta estinta e quindi altresì cessata la materia del contendere. Nulla osserva la controparte destinataria della notifica dell’atto di rinuncia contenente l’indicata circostanza. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In ragione di quanto sopra le spese vanno integralmente compensate fra le parti. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e del resto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, non va dichiarato il suddetto obbligo.
P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese integralmente compensate fra le parti.