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Ordinanza — n. 8847/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares proceedings extinguished due to voluntary payment under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8847/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily fulfilled the fiscal debt under the simplified settlement procedure. Although the tax agency argued for penalties based on alleged non-payment, the taxpayer had already paid the first installment and formally defined the tax burden. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute had ceased, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92; Art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018: The tax proceedings are extinguished when the taxpayer voluntarily pays the debt under the simplified settlement procedure, thereby ceasing the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax proceedings extinction simplified settlement procedure voluntary payment fulfillment cessation of dispute matter tax appeal dismissal simplified tax procedure fiscal debt payment assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92
Art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018
RILEVATO CHE Nelle more della definizione del presente procedimento, è stata presentata istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
e con l’art. 115 c.p.c.
Art. 5, 6 d.lgs. n. 472/1997
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
e con l’art. 115 c.p.c. Resiste con controricorso la società contribuente.
art. 115 c.p
e con l’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 19071 del 2018
23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10122/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– Contro COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE NORD s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante Simone Petrini, difesa dall’avv. Gian Michele Gentili, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 96 –controricorrente - nonchè contro COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE SUD SCARL, COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE EST SCARL, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5470/1/2017, depositata il 25 settembre 2017; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 8 novembre 2023 dal Consigliere Annachiara Massafra.

PREMESSO CHE 1. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorsi, controricorsi) quanto segue. L’agenzia delle Entrate di Napoli notificò alla Team Service Sud avviso di irregolarità nel versamento dell’Iva per l’anno di imposta 2012 per euro 3.741.527,00 oltre a sanzioni ed interessi. A questa seguì la cartella di pagamento relativa al medesimo anno 2012 per imposta, sanzioni, interessi per complessivi euro 5.536.933,39. Nello stesso periodo L’agenzia delle entrate di Milano notificò alla Team service Nord avviso di irregolarità nel versamento IVA per euro 5.159.034,00 oltre a sanzioni ed interessi cui è seguita la cartella di pagamento relativa al medesimo anno di imposta 2012, oltre sanzioni ed interessi per euro 7.644.589, 16.

L’agenzia delle Entrate di Bologna notificò alla Team Service Est avviso di irregolarità nel versamento dell’iva per euro 1.465,482,00 oltre sanzioni e interessi; a questa ha fatto seguito la cartella di pagamento (relativa al medesimo periodo di imposta per IVA, oltre sanzioni, interessi ed aggi per euro 2.177.392,68. La società impugnò gli atti indicati e la Commissione tributaria provinciale di Roma, dichiarò non dovute le somme a titolo di interessi e sanzioni condannando l’agenzia delle entrate alle spese del giudizio. Avverso tale decisione presentò appello l’agenzia delle entrate ma lo stesso venne respinto affermando che la cooperativa aveva omesso di effettuare il versamento IVA, in forza del comportamento della P.A. che a sua volta non aveva pagato le prestazioni dovute, al fine di preservare la continuità aziendale e gli elevatissimi livelli occupazionali presenti sul territorio in ragione di 6.947 unità.

In buona sostanza venne escluso qualunque comportamento intenzionale della cooperativa ed anzi venne ritenut a sussistere un’ipotesi di forza maggiore. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, per ritenuta violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 anche in combinato disposto con gli artt. 2697 c. e con l’art. 115 c.p.c. Resiste con controricorso la società contribuente. RILEVATO CHE Nelle more della definizione del presente procedimento, è stata presentata istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018.

Successivamente, con memoria ex 380-bis c.p.c. , per quanto di interesse nel presente giudizio, e è stata data prova dell’avvenuto versamento della prima rata, così come prescritto dalla norma. La Coop. Team Service Nord s.r.l. ha infatti definito, con dichiarazione del 14 febbraio 2019, il carico fiscale di cui alla cartella 9720150129458207 ed ha provveduto ai pagamenti dovuti mancando solo l’ultima rata del 30 novembre 2023 (doc. 2). Sicché è stato chiesto in questa sede di dichiararsi estinto il giudizio. Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte. 3.L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.

Deve infatti ribadirsi che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall'articolo 46, primo comma, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". In conclusione deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella fattispecie al vaglio di questa Corte in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).