Cassation appeal dismissed due to loss of standing interest after taxpayer adopted debt settlement scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer's interest in litigation vanished upon adopting a debt settlement scheme. Although the taxpayer formally requested case extinction, the court found no explicit waiver of the appeal and noted the defense lacked special authorization. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing interest, while litigation costs were offset against the taxpayer's prior award.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party adopts a debt settlement scheme requiring the waiver of pending judgments, the subsequent loss of standing interest justifies the inadmissibility of a cassation appeal for lack of interest in action.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.886/2021 R.G. proposto da : DIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO N.32, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W), rappresentata e difes a dall'avvocato RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
REGGIO CALABRIAn. 598/2019 depositata i l 01/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Rilevato che La Diano spa, con atto notificato il 17.12.2020, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della CTR della Calabria, che ha accolto parzialmente l’appello erariale contro la sentenza n. 258/2008 della CTP di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 ed art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972 e notificata il 26.4.2007.
Il ricorso si fonda su due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, resta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione. Considerato che In data 13.03.2024 la ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sottoscritta dal solo difensore e accettata dal sistema soltanto il 15.03.2024, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e di aver provveduto a versare regolarmente le prime tre rate, come da allegata documentazione.
L’istanza di estinzione non può essere accolta: deve escludersi tanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio «nelle more del pagamento delle somme dovute», presuppone l’integrale pagamento delle rate previste, quanto l’estinzione ex art. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale. L’istanza, però, rivela che è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (Cass. n. 12743 del 2016;
Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018); infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass.n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 14.03.20