Cassation appeal dismissed due to loss of standing after taxpayer adopted simplified debt settlement scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the plaintiff lost standing after adopting a simplified debt settlement scheme. Although the taxpayer filed an application to extinguish the proceedings, the court found that the legal interest to sue had vanished due to the commitment to abandon pending judgments inherent in the settlement. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, while litigation costs were offset against the taxpayer's previous award.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 1 comma 236 legge n. 197/2022: When a party adopts a simplified debt settlement scheme requiring the abandonment of pending judgments, the subsequent loss of legal interest renders a cassation appeal inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.869/2021 R.G. proposto da : DIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO N.32, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W), rappresentata e difes a dall'avvocato RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
REGGIO CALABRIAn. 3433/2019 depositata i l 01/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Rilevato che La Diano spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della CTR della Calabria che aveva accolto l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 ed art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972. Il ricorso si fonda su un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, resta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione.
Considerato che In data 13.03.2024 la ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sottoscritta dal solo difensore e accettata dal sistema soltanto il 15.03.2024, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e di aver provveduto a versare regolarmente le prime tre rate. L’istanza di estinzione non può essere accolta: deve escludersi tanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio « nelle more del pagamento delle somme dovute», presuppone l’integrale pagamento delle rate dovute, quanto l’estinzione exart. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale.
L’istanza, però, rivela che è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente , che aderendo alla definizione agevolata ha assu nto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018); infine, t rattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018;
Cass.n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 14.03.2024