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Ordinanza — n. 8780/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling prescription suspended for tax notices issued before October 2013.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8780/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's judgment. The contributory argued that tax notices were prescribed because they were not notified before the deadline, while the tax authority claimed the notices were validly served. The court held that the legislative suspension of prescription periods applied to all tax notices issued before October 31, 2013, thereby invalidating the lower court's finding of prescription. Consequently, the case was remanded to the Regional Tax Commission for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 623 della legge 147/2013; Art. 2948 c.c.: The suspension of prescription periods introduced by the law applies to all tax notices issued before October 31, 2013, regardless of the specific tax type or year.

Parole chiave

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prescription suspension tax notices legislative freeze tax collection statutory limitation azione di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 623 della legge 147/2013
1893; Cass.19.11.2020, n.
Art. 2948 c.c.
1, comma 623, della legge 147/2013 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
2948 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.; per avere la CTR ritenuto che dalla notifica della cartella di pagamento n.
art. 2948 c.c
1, comma 623, della legge 147/2013 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893
Tale sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893; Cass.19.11.2020, n.
Cass. 19.11.2020, n. 26405
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1373/2023 R.G. proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro SICED SRL – SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALATI 100 C, presso lo studio dell’avvocato D'ALISE ANNA (DLSNNA73D54F839W) rappresentata e difesa dall'avvocato IROSO ACHILLE (RSICLL77T02F839X) -controricorrente- e AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD (C.F. 07438930633), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre Del Greco (Na) via Marconi n. 66 -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 7298/2022 depositata il 11/11/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE 1.L’Agente della Riscossione notificava il 12.04.2016 alla società S.I.C.ED. S.R.L. Società Italiana Costruzioni Edili (quale debitore) e alla ASL Napoli 3 Sud (quale terzo) l’atto di pignoramento di crediti verso terzi ex artt. 48 bis e 72 bis d.P.R. 602/1973 n. 07120162770000211003, al fine di recuperare le somme portate dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn. 07120050094070258000,07120100155274071000,071201004637 88534000, 07120140385177073000.

La società impugnava l’atto di pignoramento innanzi al Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli, lamentando l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e il decorso del termine di prescrizione. Con l’ordinanza n. 2076/2016, il G.E. presso il Tribunale di Napoli sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’introduzione del giudizio di merito, all’esito del quale il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2220/2020, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria. La società contribuente riassumeva la causa innanzi alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ribadendo quanto già eccepito innanzi al Giudice dell’esecuzione in ordine alla presunta mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all’atto di pignoramento opposto e al decorso della prescrizione.

L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio, documentando la rituale notifica delle cartelle di pagamento e contestando il mancato decorso della prescrizione, debitamente interrotto dalla notifica dell’avviso di intimazione n. 07120169025375191000 in data 05.04.2016. Con la sentenza n. 5985/02/2021 , la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo provata la notifica delle cartelle esattoriali sottese all’esecuzione opposta e il mancato decorso della prescrizione «in ragione della sopravvenuta notifica della ingiunzione di pagamento…».

La società contribuente impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, riproponendo le eccezioni già disattese in primo grado. Con la sentenza n. 7298/20/2022, la CTR partenopea accoglieva l’appello, ritenendo prescritte le pretese impositive. L’Agenzia ricorre sulla base di un unico motivo per la parziale cassazione della sentenza di appello. Si costituisce la contribuente che eccepisce l’inammissibilità del ricorso e ripropone le questioni dichiarate assorbite dal decidente. CONSIDERATO CHE 2.Con l’unica censura, si deduce violazione e/o falsa applicazione, dell’art. 1, comma 623, della legge 147/2013 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.; per avere la CTR ritenuto che dalla notifica della cartella di pagamento n. 0712010046378853400, avvenuta il 19.11.2010, alla data del 5 aprile 2016, in cui venne disposta la notifica dell’atto di intimazione, fosse maturata la prescrizione.

Assume che, con i commi dal 618 al 625 dell’art.1 della legge citata, il legislatore ha introdotto l’istituto della definizione agevolata relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. A tal fine, nel comma 623 dell’art. 1, nell’ultima versione in vigore dal 6 maggio 2014, ad opera della legge 2 maggio 2014 n. 68, di conversione del decreto-legge del 6 marzo 2014 n.16, si è previsto che Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618resta sospesa fino al 15 giugno 2014.

Per il corrispondente periodo sono sospesi itermini di prescrizione . La censura proposta concerne esclusivamente la cartella esattoriale per l’annualità di imposta (IMU) 2005. 3.Il motivo è fondato. Tale sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893; Cass.19.11.2020, n. 26405), sospensione applicabile, pertanto, anche al caso di specie. La Corte di merito non ha, conseguentemente, fatto buon governo dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio