Cassation court dismisses appeal due to manifest lack of interest after tax restructuring agreement ratification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's liquidator had ratified a tax restructuring agreement, eliminating the need for judicial decision. The court noted that while the tax agency contested a fiscal exemption for energy consumption, the parties had already settled the dispute through a homologated restructuring deal. Consequently, the court ruled that the manifest lack of interest in the outcome rendered the proceeding unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212; Art. 10, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212: When a taxpayer ratifies a tax restructuring agreement, the manifest lack of interest in the judicial decision renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 15191-2021, proposto da: FER S.C.p.A. in liquidazione(già Consorzio Fortore Energia), cf. 03562690713, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliatoin Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv. Nicola Lucariello e Marco Paganuzzi,dai quali è rappresentato e difes o ; Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE, cf 97210890584 , in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Controricorrente Avverso la sentenza n. 1342 / 0 7 /20 20 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 23 novembre 2020; Accise –Accordo di ristrutturazione omologato -Rinuncia RGN 15191/2021 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 6 ottobre2023 dal Consigliere dott. Francesco Federici , Rilevato che L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò al ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo all’anno d’imposta 2011, contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett.b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd.
TUA – Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni. L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 728/07/2020 ne accolse le ragioni. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accolse l’appello dell’Agenzia delle dogane con sentenza n. 1342/07/2020, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale ha sostenuto che la fornitura di energia elettrica dalla società consortile ai propri consorziati non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuirsi la qualificazione di “autoproduttore" e di "autoconsumatore", per essere utenti finali di beni o servizi, distinti dalla società, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. Decreto Bersani) potesse fondare l'estensione del beneficio in esame alle consorziate, perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria».
Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, e le definizioni di “autoproduttore” in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che l'ufficio RGN 15191/2021 Consigliere rel. Federici aveva correttamente applicato l'art.
10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori, l' avviso di pagamento era stato correttamente notificato, risultando peraltro non vincolante la pregressa risposta positiva all’interpello. La società ha censurato la sentenza affidandosi a quattromotivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. All’esito dell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 la causa è stata decisa. Considerato che Deve pregiudizialmente evidenziarsi che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio, motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale.Ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso in ragione dellasopraggiunta e manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa. Sussistono peraltro giusti motivi, in assenza di specifiche richieste delle parti in causa, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile, compensando tra