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Ordinanza — n. 8756/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge all independent grounds of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8756/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the lower court relied on two independent legal grounds, one of which was not challenged. The taxpayer argued the appeal was improperly notified, while the court noted the lower court also rejected the case for failing to integrate contradictory proceedings with the opposing party. Since the appeal omitted a specific objection to the second ground, the entire appeal lacked interest and was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.; Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; When a judgment rests on multiple independent grounds, an appeal must challenge all of them; failure to object to even one renders the entire appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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inadmissibility appeal multiple independent grounds lack of interest cassation omitted objection tax procedure law allegazioni insufficientemente motivate opposizione al precetto esecutivo notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.
546/92 , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 16 comma 5, 22 e 53 d. lgs 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
546 dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. nonché dell’art.
Art. 36 comma 2 n. 4 del d. lgs. 546/92
nonché dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d. lgs. 546/92 , in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3484/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro NICOSIA MANGANO GIUSEPPA AGATA MARIA e Agenzia delle Entrate-Riscossione; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 6287/2022 depositata il 11/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE: 1.La contribuente Giuseppa Agata Maria Nicosia Mangano impugnava due cartelle di pagamento, la n. 29320070077731286 (per € 11.374,08) e la n. 293200660106833738 (per € 27.763,01), di cui affermava avere avuto conoscenza in seguito ad una visura di ruolo.

Ne chiedeva l’annullamento sul presupposto della mancata notifica ed eccependo un generico vizio di decadenza/prescrizione. La CTP di Catania accoglieva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall’Agenzia. La CTR della Sicilia dichiarava inammissibile il ricorso, in assenza della produzione dell’avviso di spedizione del ricorso, evidenziando come il ricorrente, a cui era stato l’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti della Nicosia, non vi avesse ottemperato, dichiarando pertanto l’inammissibilità dell’appello anche per detto motivo.

L’Agenzia propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di un unico motivo. La contribuente e la società di Riscossione sono rimaste intimate. CONSIDERATO CHE: 2.Con una unica censura si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 5, 22 e 53 d. lgs 31 dicembre 1992. n. 546 dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d. lgs. 546/92 , in relazione all’art. 360, primo comma, n.

4) c.p.c. Si deduce che il giudicante non ha valutato, che la notifica dell’appello anche alla controparte Nicosia Mangano era avvenuta con atto spedito il 7/2/2019 e ricevuto il 15/2/2019 (al pari dell’atto di appello notificato a Riscossione). In data 7/3/2019, con nota deposito documenti prot. 26309 - ricevuta n. S4078/20, l’Ufficio depositava in giudizio l’avviso di ricevimento; la notifica sarebbe avvenuta presso l’indirizzo dello Studio del difensore in data 12.02.2019 e reca la data di spedizione in quella del 7 febbraio 2019, come confermato dall’”esito spedizione” delle Poste italiane: ciò a fronte di una sentenza impugnata depositata il 28/8/2018, con termine “lungo” per impugnare che sarebbe scaduto solo il 28/2/2019.

Obietta l’Agenzia che, nel caso che ci occupa, la ricezione dell’atto è attestata in data 15/2/2019, come da ricevuta che trascrive. 2.1.La ricorrente, inoltre, fa riferimento all’ordinanza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in vista dell’udienza, forse al fine di richiedere l’esibizione della ricevuta di ritorno della raccomandata, in quanto già a quella data l’Ufficio aveva depositato la prova del perfezionamento – sia per esso notificante che per notificatario -dell’atto di appello di cui si discute.

3. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto va rimarcato che la ricorrente ha trascritto l’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto d’appello alla contribuente ed ha allegato il foliario sottoscritto dall’avvocato dello Stato, ma non anche dal Cancelliere, il che non dimostra l’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento, tant’è che la stessa CTR, in prossimità dell’udienza, avrebbe emesso ordinanza per l’esibizione della ricevuta. La gravata sentenza si fonda, poi, su due rationes decidendi, una afferente la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso nei confronti della contribuente Nicosia, l’altra concernente l’omessa osservanza dell’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dell’intimata, la seconda delle quali non attinta da censura. 3.1.Orbene, è noto che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni (o il rigetto della relativa doglianza) determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa.

Pertanto, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. 5.Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell'art.13 comma 1 quater, d.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

P.Q.M.

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