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Ordinanza — n. 8755/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to send case to Campania instead of Lazio tax court due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8755/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in a previous order that incorrectly directed a tax case to the Lazio tax court. The material facts show the original lower court decision was from the Campania region, and the opposing party argued the error was purely graphical and did not affect the substantive will of the judge. The court ruled that the error was evident by comparing the document text with the reasoning, confirming the intent was to refer the case to the Campania court, and thus ordered the correction without awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; The procedure for correcting material errors serves to restore correspondence between the judge's intent and its graphic representation, not to remedy defects in the formation of the will.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy tax court jurisdiction Corte di Cassazione procedural correction graphical error substantive intent correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/8/2004, n.17392
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass.
Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287
30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass.15/5/2009 n.11333, Cass.
Cass. 15/5/2009 n.11333
Cass. 31/5/2011 n.12035
5/3/2009, n.5287, Cass.15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012
L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Sul ricorso n. 16251/2022 proposto da: società Alba Leasing S.p.a. con sede legale in Milano , via Sile n. 18 (p. iva 06707270960), in persona del rappresentante negoziale dott. Giuseppe Terranova (c.f. TRRGPP63D10F205J), munito degli occorrenti poteri in virtù di atto redatto innanzi a notaio Alfonso Ajello, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo dall’ avv.to Francesco de Beaumont (C.F.DBMFNC53D07C283L) (fax 0825 781564 e pec: francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it), presso il cui studio in Roma alla via Astura 2/B elegge domicilio; ricorrente Agenzia delle Entrate;

Intimata avverso l’ORDINANZA della CORTE di CASSAZIONE n. 32605/2021 depositata in cancelleria in data 9 Novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO per la correzione dell’errore materialecontenuto nell’ordinanza. Rilevato che: 1.l’avv. Terranova quale difensore della menzionata società, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 32605/2021 con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Commissione Tributaria del Lazio anziché alla Commissione tributaria della Campania, la cui sentenza era stata oggetto di ricorso per cassazione.

Considerato che: - va premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente la sentenza impugnata è stata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno - sezione 9 – n. 11949/15 pronunciata il 02/12/2015, depositata in segreteria il 29/12/2015, non notificata, mentre, per mero errore, la Corte, con l’ordinanza oggetto di correzione, ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviatoalla CTR del Lazio in diversa composizione. L'istanza di correzione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass.15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L'errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l'errore stesso (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012, Rv. 623969 —01, tra e tante).

Nel caso di specie, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l'intenzione della sentenza rescindente di rinviare alla CTR - ora, Corte di Giustizia tributaria di secondo grado - della Campania e non del Lazio. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 -01).

P.Q.M.

La Corte, dispone che l'ordinanza di questa Corte del 9 novembre 2021, n. 32605 sia corretta nel senso che laddove è scritto nel dispositivo rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione , si legga e si intendache la Corte rinvia alla CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione , ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania; -manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull'originale della citata ordinanzan. 32605/2021. Così deciso in Roma, nella camera di con