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Ordinanza — n. 8609/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed for non-filing; procedural defect under Civil Procedure Code bars review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8609/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the tax appeal improcedible because the filing was not deposited within the statutory deadline. The appellant, PC Dealer s.r.l., failed to submit the necessary certification proving timely deposit, a fact confirmed by the court registry. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the administrative costs to the tax agency.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal declared improcedible due to non-deposit within the time limit requires the court to certify the procedural prerequisite for the doubled uniform contribution.

Parole chiave

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non-deposit appeal improcedible tax claim Civil Procedure Code uniform contribution procedural defect deposito tardivo contributi di previdenza impagati mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 20621 del 17 luglio 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PC DEALER s.r.l., in liquidazione -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,ex lege domiciliat a in Roma, via d ei Portoghesi 12 presso gli uffici dell’Avv ocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 782 / 2022 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il18 gennaio 20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5marzo 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Ilricorso può essere definito con declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art.369 cod.proc.civ. Tributi-Processo- Ricorso non depositato Vi ̀ , in atti , certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 25/01/2023) secondo cui il ricorso introduttivo di questo giudizio non ̀ stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicch́ non vi ̀ dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile. La ricorrente va condannata alla refusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate nella misura liquidata in dispositivo.

Trova, inoltre, applicazione il principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n.20621 del 17 luglio 2023: La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art.369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma .

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.400,00,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso