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Ordinanza — n. 8472/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling supplier lists have probative value for VAT recovery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8472/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal and allowed the tax agency's request to overturn the regional tribunal's decision. The lower court had rejected the tax authority's claim based solely on discrepancies in supplier lists without further evidence of commercial relations. The court ruled that these lists constitute probative evidence of performed services and taxable income, authorizing their use for tax assessments.

Regesto Legislator

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Art. 39, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973; Art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633/1973: Supplier lists submitted by third parties to the tax authority possess probative value regarding the existence of taxable income and services rendered, enabling the financial administration to rely on them for tax assessments.

Parole chiave

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VAT supplier lists probative value evidence tax assessment recovery commercial relations proof supplier declarations amministrazione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 39, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973
Donde la conclusione per cui, nell'ottica della ripresa tributaria in materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R.
Art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1973
600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del d.P.R.
Art. 2697 cod.civ.
n. 3 dell'art. 360 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., 8.1.2020, n. 230
Cass., Sez. 6-5, 19.2.2019, n. 4912
633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita (Cass., Sez. 6-5, 19.2.2019, n. 4912;
Cass. 11830 del 10.1.2022
Cass. 11830 del 10.1.2022);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro SCUVERA LUCIANO, elettivamente domiciliato a Roma, via di Villa Sacchetti n. 9 presso lo studio dell’Avv. G iuseppe Marini che lo rappresenta e difendeper procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n. 6 15/38 / 16 della Co mmissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 1 0 maggio 201 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5marzo 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Tributi-Accertamento Elenchi CLI.Fo Rilevato che: l’Agenzia delle entrate emise, a carico di Luciano Scuvera, avviso di accertamento, relativo a Irpef, Iva e Irap dell’anno 2007, avendo riscontrato uno scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli elenchi CLI.FO trasmessi da tale Ernesto Bertolio. L’atto impositivo, impugnato con ricorso dal contribuente, venne annullato dall’adita C.T.P. e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate venne confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

In particolare, il Giudice di appello, nel confermare la sentenza della C.T.P., riteneva che non fosse sufficiente, al fine della fondatezza della pretesa tributaria, la discordanza dei dati CLI.FO, in assenza di qualsiasi altro riscontro in termini di rapporti commerciali, prestazione eseguite e movimenti finanziari intercorsi tra le ditte dei signori Luciano Scuvera e Ernesto Bertolino. Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate. Resiste con controricorsoLuciano Scuvera. Considerato che: preliminarmente va respintal’eccezione sollevata in controricorso di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione.

Il ricorso, infatti, risulta tempestivamente presentato per la notificazione il 12 dicembre 2016, termine ultimo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta il 10 maggio 2016. Egualmente infondata deve, poi, ritenersi l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata sul presupposto che si verta in un caso di cd.doppia conforme, in quanto il mezzo di impugnazione, svolto dall’Agenzia delle entrate, è stato , correttamente, articolato ai sensi del n.3 dell’art.360 cod.proc.civ.2 Con l’unico motivo di ricorso, infatti, l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.39, co.1 lett.

d) del d.P.R. n.600 del 1973, dell’art 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1973 e dell’art.2697 cod.civ., laddove la C.T.R., pur essendo pacifico che l’avviso era fondato sulle risultanze degli elenchi CLIFO e che, da tali elenchi era emersa l’omessa contabilizzazione di operazioni imponibili IVA per un ammontare pari a euro 100.000,00, aveva ritenuto tale datomeramente indiziario. 2.1 La censura è fondata. Va evidenziato che, rispetto a detti elenchi, questa Corte ha chiarito (Cass. pen., 8.1.2020, n. 230) che "quelle rinvenute nell'elenco fornitori inviato dai clienti [...] all'Agenzia delle Entrate non costituiscono mere annotazioni, ma corrispondono a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente la corrispondente fattura sulla quale il cliente, in quanto titolare di partita IVA, è legittimato a detrarre la relativa imposta ed aventi perciò valore probatorio in ordine all'acquisto di beni [...]".

Donde la conclusione per cui, nell'ottica della ripresa tributaria in materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita (Cass., Sez. 6-5, 19.2.2019, n. 4912;

Cass. 11830 del 10.1.2022);

3. T ali principi sono stati disattesi dalla C.T.R., la quale ha invece erroneamente escluso che dall’ esame degli elenchi allegati alle dichiarazioni dei clienti dell'odierno controricorrente possa trarsi l'esistenza di reddito imponibile suscettibile di ripresa.

4. Ritenuto, dunque, che il ricorso va accolto, la sentenza impugnava va cassata con rinvio al giudice di merito il quale provvederà a nuovo esame e al regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere an