Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding extinction of tax litigation due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the tax agency against a lower court ruling declaring the tax litigation extinct. The lower court found that the inclusion of the case in an administrative list for extinguishing proceedings, pursuant to specific provisions of the 2022 law, legally terminated the dispute without a formal denial. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The inclusion of a tax dispute in the administrative list for extinguishing proceedings pursuant to the specified law provisions legally terminates the litigation, rendering further judicial intervention unnecessary unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8680/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO contro GALENTINO MEZZINA DI GALENTINO A E MEZZINA S SNC, GALENTINO ANDREA, MEZZINA SILVESTRO, rappresentati e difesi dall’avv. CAZZOLLA ANTONIO MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIAn. 3368/ 05/ 2018 depositata il 22/11/2018 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO