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Decreto — n. 8467/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the taxpayer under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8467/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer voluntarily withdrew the request on December 14, 2023. The case involved a challenge to a regional tax commission decision by Vespa Rebecca against the Revenue Agency. The court ruled that no further proceedings were necessary as the litigant had explicitly renounced the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the litigation without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of litigation tax administrative appeal Cassazione di Roma renunciation of legal action

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato in cancelleria il 14 dicembre 2023con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 14 dicembre 2023con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 15989/2020proposto da: VESPA REBECCA, rappresentata e difesa dall’ avv. Laura Arpino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Duilio n. 6; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 5907 / 2 /20 19 , depositata il 25 ottobre 2019. Visto l’atto depositato in cancelleria il 14 dicembre 2023con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27/03/2024 Il President