Cassation court declares tax appeal extinguished due to successful simplified settlement payment deadline lapse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully utilized the simplified settlement procedure before the deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled in favor of the bankrupt company, Cala Corvino s.r.l., regarding its VAT credit deduction. The court found the litigation ended automatically when the taxpayer paid the debt and requested the simplified definition, with no party requesting suspension within the statutory period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018: When a taxpayer requests the simplified definition of a tax dispute and pays the due amount, the litigation is extinguished by the lapse of the deadline for requesting suspension if no party intervenes.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9648/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Fallimento Cala Corvino s.r.l.,rappresentato e difes o dall’avvocato Roberto Prete, elettivamente domiciliata in Roma, via Casilina n. 9, int. 58, presso lo studio dell’avvocato Paride Lo Muzio, come da procura speciale allegata al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2394/14/15, depositata l’11.11.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell ’udienza pubblicadel 23 novembre 2023 ; Oggetto: Tributi - Accertamento Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Sentita,per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca. FATTI DI CAUSA La CTP di Bariaccoglieva il ricorso propost o da lla Cala Corvino s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, riguardante il recupero di un credito IVA, in relazione al l’anno 200 7, portato in detrazione con la dichiarazione IVA 2008.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando il diritto della Cala Corvino di portare in detrazione il proprio credito IVA. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato adue motivi. La curatella del fallimento della Cala Corvino resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’esistenza del credito IVA in capo alla contribuente fosse una circostanza di fatto già acclarata dall’Ufficio.
2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il precedente motivo.
3. Successivamente, con nota depositata il 14.06.2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, avendo presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e avendo pagato l’importo dovuto; - vista la documentazione prodotta dalla contribuente (copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e copia della distinta di pagamento); -considerato che entro il 31.12.2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di sospensione del giudizio)e che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il giudizio si è estinto con il decorso del termine del 31.12.2020; - il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
P.Q.M.
La Corte dichiar