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Ordinanza — n. 8394/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law reducing time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8394/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the tax assessment was listed in a specific administrative register mandated by the 2023 decree. The lower court had previously accepted the taxpayer's revocation appeal, but the new procedural framework automatically terminated the case upon this listing. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that no unified fee was due since the case ended without a formal rejection.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 198-200, legge n. 197/2022: The listing of a tax assessment in the designated administrative register pursuant to the 2023 decree constitutes a regular definition of the dispute, thereby automatically extinguishing the corresponding legal proceedings without the need for a formal ruling of extinction.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative register listing decreto 13/2023 legge 197/2022 unified fee waiver procedural termination revocation appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
Considerato che: L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022
L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato,misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n.
comma 200, legge n. 197 del 2022

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
doppio contributo unificato,misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7222/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro MORANTE CLEOFE, EQUITALIA POLIS S.P.A., –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,n. 8165 / 2015, depositata l’11//09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024dal consigliere Rosanna Angarano. IRPEF CARTELLA PAGAMENTO REVOCAZIONE Cons. est.

Rosanna Angarano 2 Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Cleofe Morante, con ricorso notificato anche all’Equitalia Polis s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r.ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente avverso precedente sentenza della medesima C.t.r. che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio avente ad oggetto impugnazione di cartella esattoriale. I due intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1cit., il processo si è estinto.

2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.

3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non ci sono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato,misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

Dichiara e