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Ordinanza — n. 8390/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court ruling on procedural nullity of tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8390/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's admissibility objections and allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The lower court had declared the tax assessment null due to a lack of prior adversarial proceedings required by specific tax laws. The Court ruled that the taxpayer's right to defense was sufficiently guaranteed by the existing procedures, thereby overturning the lower court's finding of nullity.

Regesto Legislator

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Art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 30 d.lgs. n. 724/1994: The principle of adversarial proceedings is satisfied when the taxpayer's right to defense is effectively guaranteed by the available procedural instruments, even in cases involving presumptions of non-operativity for shell companies.

Parole chiave

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tax assessment nullity adversarial proceedings shell company presumption right to defense tax appeal cassation sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 37 bis of D.P.R. n. 600 of 1973
Art. 30 of D.Lgs. n. 724 of 1994
9852 del 20/04/2018) che : In tema di società di comodo, l'art. 30 della l.
Art. 360, first paragraph, number 3 of the Code of Civil Procedure
Considerato che: 1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.37 bis del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9852 of 20/04/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro VILLA SAN GIOVANNI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, via F. Siacci n. 4 presso lo studio dell’avv. Alessandro Voglino e rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso dall’Avv. Fabio Benincasa che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- Tributi-società non operative-contraddittorio avverso la sentenza n. 1233 / 2 / 1 6 della Co mmissione tributaria regionale della Campania-sez. stacc ata di Salerno , depositata i l 12 febbraio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5marzo 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a un unico motivo, nei confronti della Villa San Giovanni s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui, nella controversia avente a oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES dell’anno 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società, aveva dichiarato la nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto degli obblighi procedimentali di cui all’art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Considerato che: 1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.30 del d.lgs. n.724 del 1994. La ricorrente – premesso che l’accertamento era stato preceduto da un’istanza di disapplicazione, non accolta dall’Amministrazione, corredata da documentazione- censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di appello aveva ritenuto obbligatorio il preventivo contraddittorio in caso, quale quello in esame, di avviso di accertamento emesso per inapplicabilità della normativa in materia di società di comodo. 1.1 Preliminarmente vanno disattesele eccezioni di inammissibilità del ricorso come sollevate dalla Società.

Va, invero, rammentato che per soddisfare i requisiti impost i dall'art. 366 c od .p roc .c iv ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo e, nel caso in esame, l’atto difensivo della ricorrente soddisfa tutti i superiori requisiti. 1.2.

Il mezzo di impugnazioneè, pure, fondat o . Nel caso in esame, invero, il contraddittorio e, quindi, la possibilità per il contribuente di esplicitare compiutamente le sue difese è stato instaurato nel rispetto della procedura di cui al citato art.30,così come interpretato da questa Corte. E’ stato, infatti, già condivisibilmente statuito (cfr.Cass. n. 9852 del 20/04/2018) che : In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa" se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli "asset" patrimoniali intestati alla società (cd. "test di operatività dei ricavi"), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle "disposizioni antielusive"), in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all'esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell'avviso di accertamento .

2. Ne consegue, in adesione ai superiori principi, l’accoglimento del ricorsocon cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado affinché proceda all’esame dei motivi di appello riguardanti il merito della pretesa tributaria e regoli le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania- Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine