Decreto — n. 8322/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6006/2023 R.G. proposto da : PALAZZO LILIANA, elettivamente domiciliato in MONTESCAGLIOSO VIA MOLINELLO, 3, presso lo studio dell’avvocato TAFUNO GRAZIA MARIA (TFNGZM72C58A124J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8322/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PALAZZO LILIANA, elettivamente domiciliato in MONTESCAGLIOSO VIA MOLINELLO, 3, presso lo studio dell’avvocato TAFUNO GRAZIA MARIA (TFNGZM72C58A124J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6006/2023 R.G. proposto da : PALAZZO LILIANA, elettivamente domiciliato in MONTESCAGLIOSO VIA MOLINELLO, 3, presso lo studio dell’avvocato TAFUNO GRAZIA MARIA (TFNGZM72C58A124J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BASILICATA n.239/2022 depositata il 31/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, in favore di parte controricorrente costituita,che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente costituita , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. C