Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8297/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding property value assessment based on market estimates versus cadastral rent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8297/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment that increased property value using market-based estimates rather than cadastral rent. The taxpayer argued the tax office's valuation was unreliable compared to their own expert report, but the court found the assessment relied on objective market investigations and consistent presumptions. Consequently, the appeal was dismissed as both inadmissible for challenging evidence selection and unfounded due to the existence of grave, precise, and concordant presumptions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 14, 39, 54 DPR 633/1972; Art. 9, 3 comma DPR 917/1986; Art. 51 DPR 131/1986; Art. 7 L. 212/2000; Art. 2697 c.c.; Art. 24, 97, 111 Cost.: The court's choice of probative material is unassailable in legitimacy proceedings, and the burden remains on the taxpayer to overcome grave, precise, and concordant presumptions of market value.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment appeal property value estimation cadastral rent presumption market value investigation tax liability correction evidence selection review burden of proof taxpayer stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt.
Art. 14, 39, 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 9, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
633, dell’art. 9, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art.
Art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
917 (TUIR), dell’art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art.
Art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
131, dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art.
Art. 2697 cod. N.6643/18 R.G.
212, dell’art. 2697 cod. N.6643/18 R.G. Est.
Artt. 1 e 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
D’Aquino civ., degli artt. 1 e 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt.
Artt. 24, 97 e 111 Cost.
241, nonché degli artt. 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuta fondata la rettifica del valore di cessione in base a una stima prodotta dall’Ufficio.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 35713
Cass., Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 245
35713; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 245).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20870/2018R.G. proposto da: IDEA COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione (C.F.016322130835), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. FRANCESCO PIZZUTO (C.F. PZZFNC63A29D569H) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. GIANFRANCO PASSALACQUA in Roma, Via G. Vitelleschi, 26 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - Oggetto: tributi – accertamento - presunzioni N.6643/18 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 1843 /10/17 , depositata in data 8 maggio 2017 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023. RILEVATO CHE 1. La società contribuente IDEA COSTRUZIONI S.r.l. , esercente l’attività di costruzione di edifici , ha impugnato un avviso di accertamento,relativo al periodo di imposta 2004 con cui – a seguito di controllo della posizione fiscale -venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla compravendita di un immobile sito in Comune di Capo d’Orlando, per la quale si era provveduto a rideterminare il valore di cessione da € 1.024.000,00 ad € 1.440.000,00, con conseguente emersione di maggiori redditi e recupero di imposte.

2. La CTP di Messina ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la determinazione del bene immobilesulla base della rendita catastale.

3. La CTR della Sicilia , Sezione staccata di Messina, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il valore di cessione da parte dell’Ufficio è stata effettuata sulla base di una «stima» che tiene conto dell’andamento del mercato e delle caratteristiche dell’immobile, indipendentemente dal valore catastale.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 14, 39, 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 9, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 2697 cod. N.6643/18 R.G. Est. F. D’Aquino civ., degli artt. 1 e 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuta fondata la rettifica del valore di cessione in base a una stima prodotta dall’Ufficio.

Osserva parte ricorrente che la perizia di stima dell’Ufficio proviene dall’U.T.E., riproducendone parte del contenuto. Il ricorrente, in primo luogo, evidenzia l’inconferenza della perizia prodotta dall’Ufficio al fine di ricostruire il valore di cessione dell’immobile e osserva che la propria perizia di parte – riprodotta anch’essa per specificità - fosse più attendibile , in quanto fondata su criteri di valutazione recepiti dalla letteratura scientifica. Deduce, ulteriormente, che la valutazione effettuata sulla base di una stima dell’U.T.E. non sia idonea, di per sé e in quanto tale , ad accertare in sede giudiziale l’effettivo valore di cessionedi un bene immobile 2.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento ha accertato il reddito sulla base del valore di cessione di un immobile, ricostruito in misura maggiore di quanto indicato nel contratto di compravendita sulla base di «indagini di territorio e di mercato oggettivi. Ciò tenendo in debito conto le caratteristiche dell’immobile e l’andamentodel mercato immobiliare nel periodo della stipulazione dell’atto e nel territorio».Da tali elementi emerge come il ricorso si rivela inammissibile nella parte in cui denuncia che l’accertamento sarebbe fondato sulla scorta di una stima U.T.E., laddove il giudice di appello ha fatto riferimento a indagini di mercato, tenuto conto delle caratteristiche del bene immobile la cui compravendita è stata oggetto di accertamento.

3. D’altro canto lo stesso ricorrente, nel trascrivere l’avviso di accertamento impugnatodà atto che l’Ufficio aveva valorizzato anche le dichiarazioni ICI presentate dalla società contribuente in relazione all’immobile di cui trattasi, che l’Ufficio aveva qualificato –unitamente N.6643/18 R.G. Est. F. D’Aquino alla stima UTE – quali presunzioni gravi precise e concordanti ai fini dell’accertamento.

4. Il ricorso è, in ogni caso, infondato, avendo il giudice di appello ha ritenuto l’esistenza di maggiori ricavi sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, rimanendo a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato(Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 35713; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 245).

5. Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui censura la sentenza per non avere valorizzato la perizia di parte del contribuente in luogo dei dati provenienti dalla stima UTE, in quanto motivo volto a censurare la scelta del materiale probatorio del giudice del merito, scelta incensurabile in sede di legittimità.

6. Il ricorso va , pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma