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Decreto — n. 8287/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 8287/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination triggered by the new procedural law. The Revenue Agency argued that the case was definitively resolved without a formal denial, citing specific articles of the 2022 law governing tax proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The procedural process in tax matters is automatically extinguished upon the regular definition of the controversy in the forms prescribed by law, without the need for a specific ruling of non-objection.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination procedure Revenue Agency appeal procedural law 2022 costs allocation rule tempestività tributaria legislazione antidumping procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
4644/05/2018, depo sitata il 30 / 10/20218 , pronunciata in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31912/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro OLYMPUS ITALIA SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. ti MASSIMO ANTONINI, MARCO DI SIENA e IRENE PELLECCHIA avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4644/05/2018, depo sitata il 30 / 10/20218 , pronunciata in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES