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Decreto — n. 8280/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8280/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8280/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 15922/2017R.G. proposto da Air One S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 11 / 07 / 201 7 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo Sez. staccata di Pescara, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamenton.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8280/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 15922/2017R.G. proposto da Air One S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 11 / 07 / 201 7 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo Sez. staccata di Pescara, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamenton.

Parole chiave

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inattività processuale tempestività tributaria differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale omissione del contribuente abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 15922/2017R.G. proposto da Air One S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 11 / 07 / 201 7 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo Sez. staccata di Pescara, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamenton.

RA4030300629 ; vistal’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si com