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Decreto — n. 8279/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 8279/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's finding of automatic termination under the new law was correct. D 120 SRL challenged the decision, arguing that the procedural extinction violated their rights regarding the tax dispute. The Supreme Court upheld the dismissal, confirming that the process ended by operation of law without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of terminated cases, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinction automatic termination tax dispute procedure costs allocation civil procedure law legislative reform judicial efficiency procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2413 /17 /2022 depositata il 08/06/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2041/2023 R.G. proposto da D 120 SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiUSSANI D'ESCOBAR GIULIA e COPPOLA PAOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2413 /17 /2022 depositata il 08/06/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO