Cassation court allows taxpayer appeal, finding tax collection violated due to lack of pending litigation requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted Mario Savarese's appeal against a tax collection notice issued by Equitalia. Savarese argued the collection violated tax law because the underlying administrative decision had already become final, yet the tax authority had collected the debt without a pending lawsuit. The court agreed, ruling that the specific legal requirement for fractional tax collection was not met since the source judgment was no longer subject to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 d.lgs. n. 546/1992; Art. 2909 c.c.: Tax collection based on a final judgment is only permissible if the original proceeding remains pending; collecting a debt after the judgment becomes final violates the statutory condition for fractional recovery.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE MARIO elettivamente domiciliato in Roma, l.go Arenula n.34 presso lo studio dell’Avv. Gennaro Terracciano e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.Michele Costagliola che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliataex lege -resistente- e contro EQUITALIA SUD s.p.a. -intimata – Tributi-cartella di pagamento-giudicato avverso la sentenza n. 7640 / 3 1 / 15 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il 28 luglio 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Rilevato che: Mario Savarese impugnò la cartella di pagamento, relativa a IRPEF dell’anno di imposta 2004 e fondata su avviso di accertamento definitivo sulla base di titolo giudiziale, innanzi alla C.T.P. di Napoli che rigettò il ricorso. L’appello proposto dal contribuente avverso tale decisione è stato rigettato, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T. R . della Campaniala quale ha statuito la legittimità del ruolo in quanto formato sulla base di sentenza non impugnata e conformemente alla disciplina di cui all’art.68 del d.P.R. n.546 del 1992.
Avverso la sentenza Mario Savarese propone ricorso su unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio . Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.68 d.lgs. n.546 del 1992e 2909 cod.civ.
In particolare, il ricorrente -dopo avere premesso,in fatto, che nella pendenza del processo, incoato avverso l’avviso di accertamento parzialmente annullato dalla C.T.P con sentenza non impugnata, l’Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo ordinario l’importo di euro 711 e, una volta intervenuto il giudicato aveva provveduto a riscuotere il residuo importo, operandone il frazionamento ai sensi dell’art.68 d.lgs. n.546 del 1992 e in particolare, notificando al contribuente nel 2012 un primo ruolo (oggetto dell’odierno giudizio) e nel 2013 un secondo (già annullato con decisione della C.T.R.n.11788/2015)- nel corpo del motivo censura la sentenza impugnata per avere, con falsa applicazione di legge, dopo avere accertato che la sentenza della C.T.P., costituente titolo per la riscossione, era passata in cosa giudicata, rilevato che le somme riportate nella cartella erano corrette in quanto emesse in osservanza della citata normativa.
Il ricorrente, evidenzia, altresì, che la stessa C.T.R. con sentenza n.11788/47/2015, aveva annullato, il ruolo del 2013, facente parte dello stesso procedimento di riscossione frazionata oggetto del presente giudizio, osservando che la sentenza della C.T.P. di Napoli era passata in giudicato, per cui non era possibile effettuare alcuna iscrizione provvisoria, come nella specie, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n.546/1992. 1.1 La censura è fondata. Appare pacifico in atti, dandone atto la stessa sentenza impugnata , che la cartella, oggetto di giudizio, trovava la sua fonte nella sentenza della Commissione tributaria provinciale, passata in cosa giudicata anteriormente all’iscrizione a ruolo.
Ai sensi dell’art.68 del d.lgs. n.546 del 1992, la riscossione frazionata del tributo presuppone la pendenza del processo, ed emergendo dagli atti, indicati in ossequio al principio di autosufficienza in ricorso e allegati, l’avvenuto frazionamento dell’importo come determinato alla luce del giudicato già formatosi, la sentenza impugnata, la quale non esplicita compiutamente, le ragioni per le quali ritieneche le somme riportate nella cartella sono corrette in quanto emesse in osservanza della citata normativa disciplinante il recupero di crediti tributari, incorre nella violazione di legge prospettata.In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito il quale provvederà al riesame e al regolamento delle spese di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania - Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legit