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Ordinanza — n. 8042/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal, allowing easy settlement via payment of outstanding tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8042/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that favored the taxpayer regarding VAT deduction. The taxpayer successfully argued that costs were intrinsic to business activity, while the tax office contended the services were territorial and non-deductible. The court ultimately allowed the case to be settled by accepting the taxpayer's request for an expedited judgment following the full payment of the disputed tax amount.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 1, commi 186-198 della legge n. 197 del 2022: The right to deduct VAT requires a connection between the deduction and business activity; however, pending tax disputes may be expedited and extinguished upon payment of the outstanding tax amount under the simplified settlement procedure.

Parole chiave

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VAT deduction requirements intrinsic business activity reverse charge mechanism tax dispute settlement simplified judgment procedure tax authority appeal extraterritorial services sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, deve invece esistere una connessione tra la detraibilità dell’imposta e l’esercizio dell’attività d’impresa.
Art. 1, commi 186-202 della legge n. 197 del 2022
Rilevato che: Con avviso di accertamento del 15 febbraio 2017, la DP II di Milano rettificava ai fini IVA/2014 il reddito della società Fitesa Italy srl per l’anno 2013, disconoscendo la detrazione effettuata su parte degli acquisti auto-fatturati ex art. 17, comma 2, d.P.R.
Art. 7-ter, comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972
dovevano considerarsi territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi del comma 2 dell’art. 7-ter d.P.R.
Art. 17, comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972
Rilevato che: Con avviso di accertamento del 15 febbraio 2017, la DP II di Milano rettificava ai fini IVA/2014 il reddito della società Fitesa Italy srl per l’anno 2013, disconoscendo la detrazione effettuata su parte degli acquisti auto-fatturati ex art. 17, comma 2, d.P.R.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972.
art. 17 d.P.R. 633/1972
La CTR sembra ritenere che laddove trovi applicazione l’art. 17 d.P.R. 633/1972, per ciò solo, il costo dell’operazione auto- fatturata deve ritenersi deducibile con conseguente detraibilità dell’IVA.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1299/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FITESA ITALY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ANGELO FOCHETTI 29, presso lo STUDIO PWC TLS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI, rappresentat a e difesadagli avvocati BIZIOLI GIANLUIGI (BZLGLG72A19B393H) e PIZZO FRANCESCO (PZZFNC78L18D423S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.2188/2019 depositata i l 21/05/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: Con avviso di accertamento del 15 febbraio 2017, la DP II di Milano rettificava ai fini IVA/2014 il reddito della società Fitesa Italy srl per l’anno 2013, disconoscendo la detrazione effettuata su parte degli acquisti auto-fatturati ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 per prestazioni infragruppo. Ad avviso dell’Ufficio, le prestazioni di servizio della capogruppo statunitense Fitesa US Corp. dovevano considerarsi territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi del comma 2 dell’art. 7-ter d.P.R. n. 633 del 1972; la contribuente correttamente aveva effettuato l’inversione contabile attraverso l’emissione di autofattura, come prescritto dall’art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972; tuttavia, contestualmente ed erroneamente, aveva esercitato il diritto alla detrazione, iscrivendo la fattura anche nel registro IVA acquisti, nonostante si trattasse di acquisti non inerenti all’attività, per i quali, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, non poteva esercitarsi la detrazione.

La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Milano, deducendo, tra l’altro, nel merito, che l’inerenza dei costi era dimostrata da certificazione di primaria società di revisione e dalla documentazione fornita e che comunque, per il meccanismo di auto-fatturazione, in cui la società era contemporaneamente debitrice e creditrice d’imposta, non si era verificato alcun danno erariale. La CTP, con sentenza n. 6838/12/17, accoglieva il ricorso della società, ritenendo dimostrata l’inerenza dei costi. L’Ufficio interponeva appello, che la CTR della Lombardia, con l’epigrafata sentenza n. 2188/12/19 depositata il 21 maggio 2019, respingeva, alla stregua della seguente motivazione:

Nel caso de quo, appare irrilevante tutto l’apparato difensivo dell’Ufficio […]. Quello che rileva è che nessuna imposta è dovuta, nessun danno erariale si sarebbe perpetrato. Nel caso de quo la contribuente, nel rispetto della normativa nazionale, trattandosi di una prestazione di servizi ricevuta da un soggetto non residente (extra UE), in qualità di committente ha emesso una autofattura e ha effettuato la registrazione nel registro delle vendite e degli acquisti. In ipotesi di reverse charge c.d. "esterno", si dà luogo ad una vera fictio iuris, in ragione della quale si fa gravare sul contribuente una imposta che, in realtà, non dovrebbe corrispondere, salvo poi legittimare una detrazione di pari valore, garantendo così la neutralità d'imposta.

La contribuente ha adempiuto agli obblighi formali e contabili previsti dalla normativa nazionale. Sarebbe pertanto illegittimo negare il diritto alla rilevazione dell’importo anche nel registro degli acquisti, in una fattispecie, come quella del reverse charge esterno […]. Diventa irrilevante la inerenza o meno del costo perché si tratta di una operazione neutra e nessun danno erariale può essere commesso […]. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso. Considerato che:

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 633/1972. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3) c.p.c.”. La CTR sembra ritenere che laddove trovi applicazione l’art. 17 d.P.R. 633/1972, per ciò solo, il costo dell’operazione auto- fatturata deve ritenersi deducibile con conseguente detraibilità dell’IVA. La statuizione fa mal governo delle norme che regolano l’esercizio del diritto alla detrazione. Ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, deve invece esistere una connessione tra la detraibilità dell’imposta e l’esercizio dell’attività d’impresa. A fronte di quanto innanzi, rilevasi che, con atto in data 22 settembre 2023, corredato di documentazione, la contribuente consta aver chiesto disporsi l’estinzione del giudizio, per aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022 ed aver effettuato il versamento dell’intero dovuto.

Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Ai sensi del comma 190, “le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia”. Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

Ai sensi del comma 194, “la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti […] entro il 30 settembre 2023 […]”. Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10ottobre 2023 ed entro la stessadata il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Ai sensi del comma 198, “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Nella specie, constatata l’insussistenza di un’ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 193, preso atto del pagamento effettuato dalla contribuente e rilevato che l’Agenzia delle entrate non risulta aver sollevato obiezioni alla superiore richiesta di estinzione del giudizio, deve disporsi in conformità, co