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Sentenza — n. 8027/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid power of attorney from dissolved cooperative companies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8027/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the power of attorney was issued by companies that had already been dissolved and removed from the business register. The appellants, Team Coop and New Service Coop, were represented by a lawyer acting as liquidator, but the companies were formally cancelled in 2012 and 2014, respectively. Consequently, the mandate was void as the principal entities no longer existed, rendering the lawyer solely responsible for the costs.

Regesto Legislator

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Art. 165 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: A power of attorney issued by a legal entity that has been dissolved and removed from the business register is invalid, as the mandate cannot subsist without the existence of the mandator.

Parole chiave

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invalid power of attorney dissolved legal entity business register cancellation void mandate costs compensation cooperativa di credito imputazione dei contributi cooperazione tra imprese

Disposizioni normative citate

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Art. 165 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del l e ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo del ricorso, le contribuenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 cod.
art. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

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S.U. 10 maggio 2006 n. 10706
Cass. 19.05.2022, n. 16225
10706 e, da ultimo, Cass. 19.05.2022, n. 16225).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16081/2014R.G. proposto da Team Coop Società Cooperativa in liquidazione e Società Cooperativa New Service Coop in liquidazione, rappresentate e difese dall’Avv. Umberto Cassano , presso il cui studio in Roma, via Edoardo D’Onofrion. 43, sono elettivamente domiciliate; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 785/01/13, depositata in data 19 dicembre2013.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2023. Oggetto: Tributi Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, il quale si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; Sentito,per la controricorrente Agenzia delle dogane, l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA La New Service Coop Società Cooperativa e la Team Coop Società Cooperativa proponeva no ricorso avverso quattro a vvis i di accertamento, per IVA e imposte dirette, relativi all’anno 2008, e due avvisi di accertamento, per recupero di un credito d’imposta IVA e imposte dirette, relativi agli anni 2008 e 2009, emessi tutti a seguito di un PVC redatto dalla Direzione regionale del Lazio –Ufficio Antifrode, con il quale era stato accertato che le predette società cooperative avevano utilizzato indebitamente,in compensazione con debiti fiscali e previdenziali,crediti IVA insistenti, per un ammontare complessivo pari ad € 455.745,77.

La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava i ricorsi, previa loro riunione. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava gli appelli proposti da entrambe le società contribuenti. Dalla sentenza impugnata si evinceche: - l a eccepita carenza di potere della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate(in breve DRE), in relazione allo svolgimento diattività di accertamento, era infondata, in quanto le norme statutarie e regolamentari dell’Agenzia avevano conferi to tale potere alle Direzioni regionali anche prima della previsione di cui all’art. 27, comma 13, del d.l. n. 185 del 2008(che ha demandato al regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entratedi individuare le strutture competenti ad eseguire accertamenti nei confronti dicontribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro); - gli avvisi di accertamenti impugnati erano adeguatamente motivati e le osservazioni difensive svolte delle due società erano generiche ed inadeguate; -l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalle due società si fondava sui seguenti fatti:entrambe le società facevano parte di un gruppo di cooperative strettamente collegate con il Consorzio CON.N.COP;alcune cooperative erano appositamente costituite, al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, prive di personale, di struttura amministrativa, con domiciliazione fiscale in un unico studio professionale; i responsabili di dette cooperative, che spesso si alternavano fra loro, avevano consentito al Consorzio di pagare l’IVA dovuta sulle operazioni attive, nonché i contributi previdenziali e assistenziali, mediante la compensazione con l’ IVA risultante dalle fatture emesse dalle due società per l’inesistente fornitura di manodopera; le due società, a sua volta, effettuavano versamenti di ritenute e contributi utilizzando in compensazione crediti IVA totalmente inesistenti, in quanto non risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate ovvero scaturenti dalla contabilizzazione e dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

La Team Coop Società Cooperativa in liquidazione e la Società Cooperativa New Service in liquidazione propon evano ricorso per cassazione con quattordici motivi, cui resiste va con controricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, le contribuenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine all’assunto dei ricorrenti, secondo i quali “i giudici di primo grado nulla avevano eccepito in merito all’incompetenza della DRE ad effettuare verifiche fiscali”, e per avere la CTR “travisato” la domanda sulla legittimazione della DRE a svolgere verifiche fiscali, atteso che la pronuncia di primo grado “andava annullata per questo semplice motivo”.

2. Con il secondo motivo, con il quale deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e con il terzo motivo, con il quale denunciano la “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, censurano, in sostanza, l’illegittimità degli avvisi di accertamenti impugnati, basati su ispezioni e accessi effettuati da funzionari incompetenti, in quanto appartenenti alla Direzione Regionale delle Entrate che non aveva funzioni operative in materia di accertamento.

3. Con il quarto motivo, con il quale denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con il quinto motivo, con il quale denunciano la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, e con il sesto motivo, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., vengono censurate diverse disposizioni di legge, fra le quali le regole sul riparto dell’onere probatorio, i principi di buona fede e leale collaborazione tra contribuente e ufficio finanziario, il diritto del contribuente ad essere informato sulle ragioni e sull’oggetto della verifica, la considerazione dei costi, ancorchè non contabilizzati, nella ricostruzione presuntiva del reddito.

4. Con il settimo motivo, deducono sempre l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, mentre con l’ottavo denunciano violazione ed errata applicazione delle norme di diritto.

5. Con il nono motivo, deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e con il decimo motivo, denunciano la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, lamentandosi, nuovamente, della violazione dei principi di buona fede e della leale collaborazione di cui alla l. n. 212 del 2000.

6. Con l’undicesimo motivo, denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con il dodicesimo motivo, denunciano la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, e con il tredicesimo motivo censurano la violazione dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al difetto di motivazione degli avvisi impugnati.

7. Con il quattordicesimo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2495, comma 2, cod. civ.), evidenziando che le due società ricorrenti si sono estinte, in quanto cancellate dal registro delle imprese in data 6.09.2012 la New Service e in data 19.09.2012 la Team Coop. Disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la comunicazione dell’avvenuto decesso del difensore delle ricorrent i , avvocato Umberto Cassano, in via preliminare occorre rilevare checon il quattordicesimo motivo è stato dedotto che entrambe le ricorrenti risultanocancellate dal registro delle imprese , e segnatamente in data 6.09.2012 la New Service e in data 19.09.2012 la Team Coop, come si evince dalla visura CCIAA, allegata al ricorso (per la Team Cooop la cancellazione risulta anche dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 24/2014 del 7.02.2014, depositato in data 8.09.2022 dall’Avvocatura dello Stato per conto della controricorrente).

Paolini Paolo ha sottoscritto la procura speciale per proporre ricorso per cassazione in data 4.04.2014, quando non era più legale rappresentante delle due società, sebbene si fosse qualificatoin tale circostanza come liquidatore delle stesse, in quanto dalla documentazione sopra indicata risulta che, a quella data,entrambe le società erano state già cancellate dal registro delle imprese.Da ciò deriva che la procura speciale di cui si è avvalso il difensore per presentare il presente ricorso per cassazione è inesistente, in quanto conferita da società estinte per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, per cui il rapporto di mandato tra l'avvocato e il cliente non può sussistere per mancanza del mandante (la società estinta), onde l'attività processuale svolta rimane di esclusiva responsabilità del legale, così da renderlo il soggettotenuto a rifondere le spese alla controparteche si è difesa (S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 e, da ultimo, Cass. 19.05.2022, n. 16225).

Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile per inesistenza di procura. L’inammissibilità del ricorso per cassazione in esame dispensa questa Corte dal soffermarsi sui singoli motivi di ricorso. La peculiarità della fattispeciegiustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del l e ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a