Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8012/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, ruling tax authority correctly shifted burden of proof regarding negative income components.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8012/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding negative income components. The taxpayer argued the tribunal incorrectly shifted the burden of proof to the administration, but the court found the administration had provided sufficient indicia of non-existence for the costs. Consequently, the court held the regional tribunal failed to conduct a comprehensive evaluation of the evidence, improperly placing additional investigative burdens on the tax office.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 c.c.; Art. 109 TUIR: The court must evaluate the overall evidentiary framework to determine the existence of operations, and the tax authority may rely on presumptions to demonstrate the untrustworthiness of invoices, thereby correctly shifting the burden of proof to the taxpayer when indicia suggest non-existence.

Parole chiave

Generato dall'IA
negative income components burden of proof allocation taxable income assessment presumption of non-existence irregular invoices reverse charge operations tax fraud indicators valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 109 TUIR
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivol’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Con riguardo, in particolare, alla fattura, poi, deve osservarsi che la sua irregolarità, non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R.
art. 2697 c.c
3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17619 del 2018
Cass. n. 28628 del 2021
Cass. n. 26802 del 2020
Cass. n. 2935 del 2015
26802 del 2020; Cass. n. 2935 del 2015).
Cass. n. 9912 del 2020
Cass. n. 21446 del 2014
9912 del 2020; Cass. n. 21446 del 2014).
Cass. n. 9054 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11712/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MOSCATO CROCEFISSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO BORSIERI N.12, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLI PAOLA (BRNPLA70D47H037Z),rappresentato e difeso dall'avvocato ZAPPA MASSIMO (ZPPMSM64M03F952B); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1340/2016 depositata il04/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Moscato Crocifisso, titolare di ditta individuale, ha impugnato l’avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti e recante maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2007 a seguito della determinazione di un reddito di euro 508.076,00 contro una perdita dichiarata di euro 25.103,00.

2. L’accertamento si fondava sul recupero a tassazione di componenti negative, sulla valorizzazione di rimanenz e e sul recupero di IVA su fatture per operazioni inesistenti e per operazioni compiute in reverse chargein assenza dei presupposti.

3. La Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Novara ha parzialmente accolto il ricorso escludendo il recupero fondato sulla indeducibilità dei costi.

3. L’appello erariale è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte che ha rigettato anche l’appello incidentale del contribuente. La CTR, premesso che in tema di componenti negative del reddito l’onere della prova è a carico del contribuente, ha osservato che in questo caso, di fronte alla documentazione e alle spiegazioni fornite dal Moscato, l’Ufficio non aveva effettuato le dovute verifiche «trincerandosi dietro argomenti formali», quali il mancato reperimento della sede legale, né aveva verificato se nei cantieri indicati vi fossero stati dei lavori, ad opera di chi e con quali mezzi.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivi.

5. Ha resistito con controricorso il contribuente, che deposita memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivol’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 TUIR lamentando l’erronea ripartizione dell’onere della prova: a fronte di una serie di elementi indiziari forniti dall’Ufficio, che deponevano nel senso dell’inesistenza dei costi, la CTR aveva posto a carico dell’Amministrazione una serie di oneri aggiuntivi che aggravavano l’onere della prova a suo carico.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «contraddittorietà/illogicità»della motivazione laddove, pur ritenendo che grava sul contribuente l’onere della prova, ha posto a carico dell’Ufficio oneri probatori non previsti.

3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in riferimento alla valutazione dei requisiti previsti dalla legge per la deducibilità dei componenti di reddito, in quanto anche ammessa l’esistenza di quelle operazioni, ai fini della deducibilità devono ricorrere altri requisiti, quali inerenza, precisione, determinabilità, correlazione costi con ricavi, e l’Ufficio aveva contestato anche la genericità delle fatture, l’irregolarità della loro registrazione contabile e l’incongruità dei costi rispetto ai ricavi.

4. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

5. Una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma"), spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 17619 del 2018; Cass. n. 28628 del 2021); l'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inattendibilità delle fatture anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass. n. 26802 del 2020; Cass. n. 2935 del 2015).

6. Con riguardo, in particolare, alla fattura, poi, deve osservarsi che la sua irregolarità, non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. n. 9912 del 2020; Cass. n. 21446 del 2014).

7. In questo caso l’Ufficio aveva mosso una serie di contestazioni, tra i quali proprio la genericità delle fatture esibite quanto alla descrizione delle prestazioni (“lavori eseguiti per vs conto con nostro personale specializzato presso il cantiere di…”), registrate irregolarmente (operazioni compute in reverse charge senza la prescritta integrazione di imposta), la mancanza di contratti in relazione ai cantieri, la produzione di soli tre contratti identici quanto alla descrizione della prestazione ai limiti dell’indeterminatezza («opere murarie varie, opere per la realizzazione della struttura in calcestruzzo») e la mancata produzione di SAL, previsti contrattualmente; inoltre, per alcuni cantieri i costi documentati erano quasi pari ai ricavi conseguiti (con un utile quasi nullo); si era accertato, poi, che la società Edil Imeco srl, che aveva emesso le fatture, non aveva sede all’indirizzo indicato e risultava « svanita nel nulla » poco tempo dopo l’emissione delle fatture.

8. Orbene, la CTR avrebbe dovuto prendere atto del corposo quadro indiziante fornito dall’Ufficio e valutare di conseguenza le giustificazioni addotte dalla contribuente; invece ha condotto un esame superficiale e parziale degli elementi offerti dall’Amministrazione, omettendo quella valutazione complessiva degli indizi che costituisce momento essenziale del ragionamento presuntivo (Cass. n. 9054 del 2022), finendo per porre a carico dell’Ufficio ulteriori accertamenti e compiti di indagine e applicando quindi scorrettamente i criteri di ripartizione dell’onere probatorio.

9. Conclusivamente il primo motivo deve essere accolto, assorbiti gli altri, e la causa deve essere rinviata per gli accertamenti del casoalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa compos