Cassation court dismisses appeal due to loss of interest from debt restructuring agreement and tax payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a cooperative society against a customs agency regarding electricity excise duties. The society argued it qualified as an exempt producer under specific renewable energy laws, but the lower court ruled it was merely a supplier to its associates. The appeal was ultimately rejected because the society filed a request to cease the dispute after reaching a debt restructuring agreement and paying all outstanding taxes, thereby losing the legal interest to continue the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4, cod. proc. civ.; Art. 10 and 11 l. n. 212 del 2000; When a party loses interest in litigation due to a settlement or payment, the court must dismiss the appeal regardless of prior procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10123/2019 R.G. proposto da : FER SCPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna - Bolognan. 2151/2018 depositata i l 17/09/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: FER S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE, attinta da avviso di intimazione di pagamento n. 512 del 2016 relativamente ad accise sull'energia elettrica ed interessi non versati per l'anno di imposta 2013, proponeva impugnazione sul rilievo che produceva energia elettrica da fonti rinnovabili per i propri associati e che perciò doveva essere mandata esente dall’accisa ai sensi degli artt. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 1999 (cd. decreto Bersani), 10, comma 6, l. n. 133 del 1999, 28 l. n. 388 del 2000 e 52, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd.
TUA), come riconosciuto dall’autorizzazione ad operare in regime d’esenzione rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Foggia con prot. n. 2008/A/2725 del 18 marzo 2008 e da analoghe autorizzazioni di svariati altri Uffici territoriali. La CTP di Bologna, con sentenza n. 770/05/2017 depositata il 21 luglio 2017, respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe, ritenendo che le società consortili, qual è la contribuente, pur rientrando nella nozione astratta di autoproduttori, sono fornitori di energia elettrica nei confronti degli associati, con conseguente assoggettabilità all’accisa.
La contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con articolato controricorso. Considerato che: I tre motivi di ricorso sono volti, sinteticamente, a far valere: - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo errato negare che nella nozione di autoproduttore possa essere sussunta anche la società consortile che distribuisca energia elettrica agli associati; - nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non illustrando la CTR le ragioni per cui ha escluso il legittimo affidamento della società, anche con riguardo ai consumi effettuati nel corso del 2013; - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 l. n. 212 del 2000 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non potendosi escludere la tutela dell'affidamento, anche con riguardo alle imposte, in relazione a comportamenti tenuti conformemente alla prassi dell'Amministrazione Finanziaria ed a specifici provvedimenti da questa rilasciati in favore della contribuente.
A fronte di quanto innanzi, risulta avere la contribuente depositato istanza addì 10 maggio 2023 “di cessata materia del contendere”, corredata di documentazione, rappresentando quanto segue: - In data 30 settembre 2022 la Società istante ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (R.G. 4/2022); - in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; -l’accordo transattivo prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate sancendo espressamente che:
“Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente FER, nonché del contenzioso avviato presso la CEDU, il tutto a spese compensate”; - la riferita transazione si è conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente; -pertanto, non vi è più interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Indi concludeva per “l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia con compensazione delle spese di lite”. L’istanza di cui innanzi, sottoscritta sia dal legale rappresentante della contribuente che dal suo difensore, pur non corredata della documentazione attestante l’allegato “pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente”, di per sé manifesta, sulla non opposizione della costituita Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne ha ricevuto notifica, il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione in capo alla contribuente (tale requisito dovendo sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione e persistere per l’intero corso del giudizio).
In conseguenza di ciò, le spese restano a carico di chi le ha anticip