Italian tax court dismisses appeal due to case extinction via simplified settlement procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer initiated the simplified settlement procedure under Law 197/2022. Although the taxpayer had partially challenged assessments for 2007-2010, the court found the procedural conditions for early termination were met upon depositing the first installment. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw 197/2022, Art. 1; When a taxpayer initiates the simplified tax dispute settlement procedure and deposits the required first installment, the proceedings are extinguished regardless of pending appeals, with costs borne by the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2008/2016 R.G. proposto da: PIAVAL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA (BLTNCL65S22C770Q) rappresentata e difes a dall'avvocato MARELLO ENRICO (MRLNRC73T27L219X); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TRIESTE n. 260/2015 depositata il24/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal ConsigliereGIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: La Piaval srl impugnava gli avvisi di accertamento recanti recuperi IRES, IVA e IRAP per gli anni dal 2007 al 2010 emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate e la CTP di Udine, riuniti i ricorsi, accoglieva in parte l’impugnazione dell’accertamento relativo al 2007 e rigettava gli altri. La CTR del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello della contribuente, che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso con cui ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. CONSIDERATO CHE: Nelle more l’istante ha proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria come da l. n. 197/2022 art. 1 c. 186 ss. e ha depositato in questo giudizio la copia della domanda di definizione e dei versamenti effettuati, essendo sufficiente, secondo la l. n. 197/2022 art. 1 comma197, il versamento della prima rata. Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha