Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8007/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax appeal judgment for apparent lack of reasoning and remands case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8007/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal and quashed the lower court's judgment due to a fatal lack of reasoning. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific factual arguments regarding VAT deductions and merely copied the first-instance decision without independent analysis. The court ruled that such 'apparent' motivation violates constitutional minimums and remanded the case for a proper re-evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.; A tax appeal judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to provide a perceivable foundation for the decision or conducting an autonomous critical evaluation of the contested facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning nullity of tax judgment onere della prova VAT deduction dispute remand to second instance constitutional minimum of reasoning tax appeal procedure sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.
Con il terzo, quarto e quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, omessa pronuncia e violazione del canone normativo generale sull'onere della prova (art.
Art. 2697, cod. civ.
civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e lamenta la violazione della regola generale codicistica sull'onere della prova (art. 2697, cod. civ.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016
Sez. U, 8053/2014
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018
Cass., n. 22022 del 21/09/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16092/2015 R.G. proposto da GE Water Process Technologies Italy srl a socio unico, quale incorporante della GE Betz srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Ciavarella e Rita Imbrioscia, con domicilio eletto in Roma, via Beethoven n. 52, presso lo studio dell’avv. Imbrioscia; –ricorrente – contro Oggetto: IVA -avviso di accertamento Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 7640/39/14, depositata il 16 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi gli Avv. Francesco Grillo, in sostituzione dell' Avv. Vittorio Ciavarella,e Barbara Tidore . FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello proposto da GE Betz srl avverso la sentenza n. 97/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2002.

La CTR osservava in particolare: -che l'avviso di accertamento impugnato era valida espressione del potere di autotutela sostitutiva dell'agenzia fiscale; -che le riprese fiscali erano tutte fondate, trattandosi di costi la cui deducibilità/detraibilità IVA era onere della società contribuente provare ed egualmente in ordine alla regolarizzazione di fatture, attestando il mancato assolvimento di tale onere. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società incorporante della società contribuente originaria ricorrente deducendo cinque motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il PG ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla validità del'atto impositivo impugnato, quale secondo provvedimento di accertamento relativo all'annualità IVA 2002, essendo stato annullato il primo. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e lamenta la violazione della regola generale codicistica sull'onere della prova (art. 2697, cod. civ.).

Con il terzo, quarto e quinto motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, omessa pronuncia e violazione del canone normativo generale sull'onere della prova (art. 2697, cod. civ.), relativamente al merito delle riprese fiscali oggetto della lite. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate, dirimentemente, in ordine alla denuncia di nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione omessa/apparente).

Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”(cfr.

Sez. U, 8053/2014). Il giudice tributario di appello infatti null'altro ha fatto se non riportare precedenti giurisprudenziali per poi applicarli in modo del tutto non argomentato ed apodittico al caso in esame. Nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene alcun argomento fattuale concretamente e specificamente illustrativo delle statuizioni di merito in ordine ai thema decidendum, così come puntualmente illustrati dalla ricorrente nei singoli motivi di censura. Al più la CTR laziale si è riferita alla sentenza appellata, attingendone per relationem le argomentazioni, ma senza alcuna autonoma specifica valutazione, in chiaro contrasto con i consolidati principi di diritto secondo i quali « Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico - giuridica del rinvio » (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018, Rv. 647325 - 01) e «Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello» (Cass., n. 22022 del 21/09/2017, Rv. 645333 -01).

Il che è -esattamente-quanto avvenuto nel caso di specie. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezi