Cassation court annuls tax court ruling requiring explicit assembly approval for administrator fees in SRLs, rejecting implicit approval via budget.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency appealed a lower court decision allowing a company to deduct administrator fees without a specific assembly resolution. The company argued that budget approval implicitly ratified the fees, but the court held that explicit deliberation remains mandatory for Limited Liability Companies. Consequently, the court annulled the lower court's judgment and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2389 cod. civ.; Art. 109 comma 5 tuir; For Limited Liability Companies, explicit assembly approval of administrator fees is strictly required and cannot be inferred from the general budget approval unless the assembly explicitly discussed and approved the specific fee amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9183/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ACQUA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEDILUCO, 9 SC. B INT. 3, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I), rappresentat a e difes a dall'avvocato DI BLASIO GIANLUCA (DBLGLC70D20G482B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO - SEZ.DIST.PESCARAn. 896/2016 depositata i l 06/10/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: In data 28 dicembre 2012, ACQUA S.R.L., a seguito di verifica fiscale esitata in p.v.c., era attinta da quattro avvisi di accertamento, nn. TA603A202370, TA603A202528, TA603A202567 e TA603A202580, mediante i quali l’Agenzia delle entrate contestava, per quanto di residuo rilievo nella presente sede, che la medesima aveva dedotto, in relazione agli anni d’imposta dal 2007 al 2010, costi per compensi dell’amministratore unico Februo Marco in assenza della delibera assembleare di approvazione.
La contribuente proponeva separati ricorsi, che la CTP di Pescara, previa riunione, con sentenza n. 72/3/14 depositata il 27 febbraio 2014, rigettava. La contribuente, prestando acquiescenza ad altri rilievi, proponeva appello limitatamente a quello concernente la deduzione dei compensi dell’A.U., rilevando come i relativi importi erano stati appostati in bilancio, a sua volta approvato dall’assemblea, che dunque aveva tacitamente ratificato l’autonoma determinazione del compenso da parte dell’A.U. La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello.
In motivazione, richiamando Cass. n. 21953 del 2015, osservava che l’art. 2389 cod. civ. si applica alle società a responsabilità limitata solo prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 e dunque solo sino al 2003; successivamente – ad avviso della CTR – non è necessario che il compenso degli amministratori sia previsto dallo statuto o da un’apposita delibera assembleare, essendo sufficiente anche la semplice approvazione del bilancio. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, tuir e 2364, comma 1, nn. 1 e 3, 2368, 2369, 2389, comma 1, e 2697 cod. civ., giacché, a differenza di quanto affermato dalla CTR, l’orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di considerare irrilevanti, sul punto della perdurante necessità di delibera assembleare per la fissazione dei compensi dell’amministratore, la riforma del diritto societario. Conseguentemente, nella specie, sono legittimi i recuperi, posto che i compensi erogati all’A.U. erano di gran lunga superiori al compenso di soli euro 20.000 indicato nella delibera assembleare del 31 gennaio 2015.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla contribuente in controricorso è destituita di fondamento, in quanto il ricorso contiene essenziali riferimenti agli atti del procedimento e del giudizio, individuando con precisione la “ratio decidendi” della sentenza impugnata ritenuta non condivisibile e formulando pertinenti censure in diritto. Il motivo è fondato. Questa Corte, nella sentenza n. 24471 del 09/08/2022, con riferimento alle società di capitali, compresa dunque la società a responsabilità limitata, ha affermatoil principio secondo cui la disciplina sul funzionamento delle società, che, dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, ha natura imperativa ed inderogabile, contiene una distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso; ne consegue che, ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l'assemblea, convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione dello stesso.
Dalla lettura della motivazione della sentenza n. 24471 del 2022, cit., emerge che la stessa è stata resa in confronto di una società a responsabilità limitata. Con specifico riferimento a questo tipo di società, la S.C., alla stregua di osservazioni integralmente condivise dal Collegio, specifica quanto segue: 2.3. Le affermazioni di Cass. n. 21953 del 28/10/2015, richiamata dalla difesa di AC, e involgenti la non necessità, con riferimento alle società a responsabilità limitata, della delibera assembleare specifica a seguito della riforma delle società di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (e ciò in ragion del mancato richiamo normativo e per la differenza strutturale tra società per azioni e società a responsabilità limitata, non essendo nella prima i soci coinvolti istituzionalmente nella gestione della società) costituiscono un obiter dictum, perché la sentenza si pronuncia su di una fattispecie anteriore alla menzionata riforma, ponendosi nel solco dell’indirizzo sopra menzionato. 2.3.1.
Non sembra prendere posizione sugli effetti della riforma Cass. n. 8210 del 30/03/2017, che pure riguarda una fattispecie posteriore alla stessa, ribadendo la tesi tradizionale per la quale v’è necessità di una specifica delibera assembleare. Nello stesso senso si esprimono altri arresti più recenti (Cass. n. 10308 del 20/04/2021 e Cass. n. 5763 del 03/03/2021), anche se in fattispecie riguardanti società per azioni e non società a responsabilità limitata. 2.4. Il Collegio –pur ponendosi in continuità con l’orientamento tradizionale – ritiene, peraltro, di dovere condividere la soluzione più articolata accolta da Cass. n. 28668 del 09/11/2018 [… secondo cui ‘l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori’]. 2.4.2.
Pertanto, il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce. Alla stregua dei superiori principi, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla e cass