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Ordinanza — n. 7992/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses taxpayer appeal for inadmissibility due to lack of standing regarding unnotified tax notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7992/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, ordering the lower court's decision to be quashed without remittal. The taxpayer argued that unnotified tax notices caused prejudice under public procurement and debt collection regulations, but the Court found no specific interest in immediate protection. Consequently, the Court ruled the cause could not be initiated ab initio, citing recent jurisprudential changes that require a demonstrated, concrete interest to challenge such notices.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 382, comma 3 c.p.c.: The Court declares an appeal inadmissible when the appellant fails to demonstrate a specific, concrete interest in immediate protection regarding unnotified tax notices, rendering the cause incapable of being initiated ab initio.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of standing taxpayer unnotified tax notices public procurement prejudice interest to act dynamic cassation without remittal procedural standing requirement procedura di richiamo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.
Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c.
Art. 145 c.p.c.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 145 c.p.c. per avere la CTR ritenuto la invalidità della notifica delle cartelle di pagamento per mancanza di prova della prescritta raccomandata informativasebbene, dalla documentazione prodotta, la notifica risultasse effettuata dal messo notificatore, ai sensi dell’art.
Art. 80, comma 4, Codice dei contratti pubblici
Art. 1, comma 1, lettera a), Regolamento d.l. 18/01/2008 n. 40
4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c.
Art. 48-bis, d.l. 146/2021
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R.
art. 132 c.p
4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 145 c.p
3 c.p.c., la violazione dell’art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283
Cass., sez. 5, n. 16259 del 2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5899del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, e Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrenti- Contro AGRIMATICA SOFTWARESRL in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al Oggetto:Tributi ESTRATTO DI RUOLO - IMPUGNAZIONE - INAMMISIBILITÀ controricorso, dall’Avv.to Fabio Falcone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Ventotene n. 18; -controricorrente- NONCHE’ REGIONE CAMPANIA,in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno,n. 6794/02/2018, depositata in data 13 luglio 2018, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , e l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propongono ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto l’appello proposto da Agrimatica Software s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., dell’Agenzia delle entrate e della Regione Campania avverso la sentenza n. 4046/10/2016della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto parzialmente - quanto alle sanzioni irrogate - i l ricorsoproposto dalla suddetta società avverso sei estratti di ruolo , in relazione ai quali quest’ultima aveva dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamentosottostanti e della preventiva comunicazione di irregolarità. -la CTR, in punto di diritto, ha ritenuto la nullità dei ruoli non essendo stata provata laregolare notifica delle sottostanti cartelle di pagamento (mancando agli atti la copia della relata per due di esse e per le altre quattro non essendovi la prova della necessaria raccomandata informativa risultando dalla relata la notifica fatta ad una persona diversa dal destinatario);-la società contribuente resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. per contrasto insanabile tra la motivazione e gli elementi fattuali acquisiti - quali la documentazione depositata comprovante la regolare notifica delle cartelle sottostanti-nonché per motivazione illogica; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 145 c.p.c. per avere la CTR ritenuto la invalidità della notifica delle cartelle di pagamento per mancanza di prova della prescritta raccomandata informativasebbene, dalla documentazione prodotta, la notifica risultasse effettuata dal messo notificatore, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., mediante consegna dell’atto a mani di persona incaricata di ricevere l’atto e la notifica fosse avvenuta presso la sede legale; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 stante l’inammissibilità del ricorso introduttivoavverso gli estratti di ruolo- rilevabile in ogni stato e grado del procedimento- essendo state le relative cartelle regolarmente notificatecon conseguente definitività del titolo e incontestabilità della relativa pretesa tributaria; -il terzo motivo è fondato nei termini di cui in prosieguo per le ragioni di diritto parzialmente diverse da quelle prospettate dalla ricorrente (in tal senso, ex plurimis Cass. n. 3437 del 2014; 6935 del 2007; 19132 del 2005; 4939 del 1998); - sulla impugnabilità degli estratti di ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tale occasione e con riferimento all’impugnazione del ruolo e della cartella, è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-01; Cass., sez. 5, n. 16259 del 2023);-dunque, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta daAgrimatica Software s.r.lavverso gli estratti di ruolo, né avendo la ricorrente dedotto la sussistenza di un interesse qualificato a tale impugnazione,in accoglimento del terzo motivo di ricorso nei termini sopra indicati , assorbiti gli altri, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. che le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale;

P.Q.M.

La Corteaccoglie il terzo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione , assorbiti gli altri,cassa la gravata decisione e dichiara inammissibile l’originario ricorso, giacché la causa non poteva essere