Cassation court dismisses tax appeal; taxpayer withdrew case via simplified settlement agreement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court judgment confirming a partial tax assessment. The taxpayer had previously argued that financial documents lacked evidence of interest-bearing loans and that certain expenses were unrelated to business operations. The court ruled that the taxpayer's withdrawal of the dispute through a simplified settlement agreement under D.L. 119/2018 extinguished the proceedings, thereby validating the lower court's confirmation of the tax liabilities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.: The filing of a request for simplified settlement agreement under D.L. 119/2018, followed by proof of payment and lapse of the statutory period, extinguishes the tax dispute and bars further litigation on the same subject.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9499/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro ZETA GAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 27, presso lo studio dell’avvocato IANNONE PAOLO (NNNPLA68L06F839G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAUDICE CARMINE (PDCCMN55D07F839E) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - NAPOLI n. 8813/2016depositata il 11/10/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate-DP 1 di Napoli notificava alla Zeta Gas s.p.a., per l'anno di imposta 2008, avviso di accertamento n. TF3030205846, contenente la contestazione di maggiori IRES, IRAP ed IVA, sul fondamento di cinque rilievi. In particolare, vengono in conto il terzo, quarto e quinto rilievo. Il terzo rilievo conteneva il recupero di interessi attivi per euro 66.772,27 di cui era stata omessa la contabilizzazione ai fini IRES.
L'Ufficio contestava alla contribuente di non aver prodotto la prova dell'infruttuosità di voci di ''finanziamento soci" afferenti a due distinti accordi stipulati tra la Zeta gas s.p.a. e la Gas Auto 2000 s.r.l., che prevedevano, l'uno, espressamente, la maturazione di interessi fino al 2009 e, l'altro, l'infruttuosità dal 2009 in poi. Il quarto rilievo concerneva l'indebita deduzione ai fini IRES ed IRAP di costi di "consulenza amministrativa" resa dalla Valefin s.p.a. considerati non inerenti. Il quinto rilievo aveva ad oggetto il recupero di un'indebita detrazione IVA per euro 140.841,00, in violazione degli articoli 19 e 19-bis DPR n. 633 del 1972, in quanto la contribuente aveva istituito, ai soli fini dell’IVA, per una sua attività secondaria, ossia quella di "locazione immobiliare", una contabilità separata, da cui era risultato che svolgeva operazioni sia imponibili che esenti, ma aveva detratto interamente l'IVA derivante dalle operazioni passive di cui al quadro "VP' senza effettuare il calcolo del pro-rata.
La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso. Segnatamente, rigettatolo quanto al primo e secondo rilievo, lo accoglieva quanto ai rilievi terzo e quinto, mentre in relazione al quarto lo rigettava “per il solo recupero dell'IVA oltre interessi e sanzioni […] in relazione alla locazione dell'immobile sito in Napoli alla via San Felice 24”. Proponevano appello, in via principale, l’Agenzia e, in via incidentale, la contribuente, per le parti di rispettiva soccombenza. La CTR adita, con la sentenza impugnata, rigettava entrambi gli appelli, per l’effetto confermando la sentenza di primo grado.
In particolare,così motivava: Quanto al rilievo n. 3, in materia di interessi attivi non contabilizzati, la sentenza va confermata perché non esiste alcuna presunzione di onerosità del finanziamento, e peraltro nel caso di specie è largamente documentato, e non contestato, che l'operazione atteneva ad una operazione di collegamento in corso tra le due società mediante acquisto di quote […]. Quanto al rilievo n. 4, la sentenza va confermata, essendo ampiamente documentato e ragionevole il fatto che la Zeta Gas, attiva nel mercato petrolifero, si sia rivolta alla Valefin, esperta nel settore immobiliare, per gestire il proprio patrimonio immobiliare […].
Quanto al rilievo n. 5, la sentenza va confermata perché il contratto non ha avuto ad oggetto la sola locazione degli immobili, ma un complesso di servizi più ampio che tale disponibilità immobiliare comprendeva, come è confermato dall'elevato canone pattuito[…]. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo. Resiste la contribuente con controricorso. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 46 e 109 DPR 917/1986 in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. per diversi profili”.
Il motivo si articola in tre profili. Primo profilo sul terzo rilievo. L’Ufficio aveva valutato la documentazione prodotta dalla contribuente in sede amministrativa, ritenendola inidonea a superare la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti ex artt. 45 e 46 TUIR e 1815 cod. civ. La collocazione in bilancio dei finanziamenti non ha inciso sulla natura giuridica dei mutui, atteso che entrambi i relativi conti sono confluiti nell'attivo dello stato patrimoniale tra i "crediti verso altri" e, nel bilancio della Gas Auto 2000 s.r.l., i finanziamenti sono stati iscritti nel passivo dello stato patrimoniale e qualificati come "debiti verso soci per finanziamenti".
Neppure poteva parlarsi di ''finanziamento soci", in quanto, al momento in cui è stato effettuato l'apporto di danaro, la contribuente non rivestiva ancora la qualità di socio della Gas Auto 2000 s.r.l. Secondo profilo sul quarto rilievo. Erra la CTR laddove ritiene “documentato e ragionevole il fatto che la Zeta Gas, attiva nel mercato petrolifero, si sia rivolta alla Valefin, esperta nel settore immobiliare, per gestire il proprio patrimonio immobiliare”. Le spese sostenute dalla contribuente andavano documentate quanto specificamente ad esistenza, determinatezza ed inerenza: ciò tanto più perché le prestazioni fornite non erano inerenti alla gestione caratteristica dell'impresa e la società di consulenza era priva dei requisiti minimi per svolgere le prestazioni fatturate.
Terzo profilo sul quinto rilievo.L’Ufficio aveva “dimostrato che il negozio giuridico intercorso con la società Energas s.p.a. […] non era altro che un mero contratto di locazione di immobile ad uso abitativo”. A fronte di quanto precede, in data 25/09/2023, il difensore della contribuente consta aver depositato telematicamente una documentata memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018. Considerato, dunque, chela contribuente comprova l’avvenuto pagamento dellaprima rata del dovuto e rilevato, ad ogni modo , che è decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti c