Cassation court dismisses appeal regarding extinction of proceedings due to administrative listing under new tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Ernesto Fornaro's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority listed the dispute in an official document confirming its regular conclusion under the new tax law. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The listing of a tax dispute in the official register of concluded cases pursuant to the new tax law constitutes a formal extinction of the proceedings, barring further litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5068/2020 R.G. proposto da FORNARO ERNESTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTIELLI VITO ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 1995 /06/2019 depositata il 24/06/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO