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Decreto — n. 7970/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 7970/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a definitive act by the tax authority. The lower court ruled that the case terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the accelerated extinction of proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already concluded in the forms prescribed by the new legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority submits a definitive act confirming the extinction of proceedings, the litigation terminates automatically without the need for a separate ruling on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination procedure Law 197 2022 provisions definitive act submission procedural dismissal estinzione della rendita d'invalidità arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
PUGLIA n.3474/ 05/ 2018 depositata il 04/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8441/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro 2 ESSE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato CONVERTI FRANCESCO, unitamente all'avvocato CANTILLO GUGLIELMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.3474/ 05/ 2018 depositata il 04/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO