Cassation court dismisses tax agency appeal regarding extinguished civil litigation under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the State Attorney's appeal against a lower court ruling that extinguished a civil lawsuit due to the enactment of a new law. The tax agency argued that the case should remain open, but the lower court found the procedural extinction valid under the new statute. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended automatically without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a new law provides for the automatic extinction of pending civil proceedings upon the transmission of specific documents, the court must declare the case extinguished without requiring a formal request from the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24930/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CROCE VERDE NOVAFELTRIA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati TURCO MARIALUCREZIA, LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA e BERARDI LUIGI FERDINANDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.80/03/2019 depositata il 07/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P