Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a tax authority appeal against a regional court judgment. The lower court ruled that the case terminated automatically because the tax dispute was resolved via an administrative list under specific 2023 legislation, with no formal denial recorded. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural extinction, leaving the process closed without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedure is extinguished by operation of law when the tax dispute is resolved through the administrative list mechanism, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30924/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PALERMO ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 1164 /12 /2020 depositata il 25/02/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO