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Ordinanza — n. 7871/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer files simplified settlement request under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7871/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished after the taxpayer submitted a simplified settlement request under Law 197/2022. Although the tax authority had not yet issued a formal denial, the court ruled that the settlement perfected the process. Consequently, the appeal by the Revenue Agency was dismissed, and judicial costs were assigned to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Law n. 197 of 2022, articles 1, paragraphs 194 and 198; When a taxpayer files a simplified settlement request under Law 197/2022, the proceeding is extinguished regardless of whether the tax authority has formally denied the request, as the settlement perfects the procedure.

Parole chiave

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tax settlement request Law 197 2022 proceeding extinction Revenue Agency appeal simplified procedure tassa d'iscrizione nel registro crescita in giudicato della tassazione registro fondiario

Disposizioni normative citate

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Law n. 197 of 2022, article 1, paragraphs 194 and 198
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law n. 197 of 2022, article 1, paragraph 201
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law n. 197 of 2022, article 1, paragraph 197
197 del 2022 (art. 1, comma 201).

Giurisprudenza citata

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Cassation, Section 5, January 18, 2022, no. 1420
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4721/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro TENUTA MONTEMAGNO SOCIETA' AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE DEHON, 90, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI ANTONIO (DGVNTN60P22F158N), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1723/2018 depositata il 26/10/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e irrogazioni delle sanzioni relative a compravendita del 16 maggio 2013, avente ad oggetto alcuni terreni. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello.

3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 4.Il contribuente ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 17 ottobre 2023, previa presentazione di due istanze di condono da parte del contribuente – solo la prima (presentata in base alla precedente disciplina)oggetto di diniego. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio. 2.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.