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Ordinanza — n. 7844/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to debt restructuring agreement abandonment of pending fiscal litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7844/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished after the appellant's liquidator formally renounced the appeal, citing a homologated debt restructuring agreement that explicitly abandoned all pending fiscal claims. The lower courts had previously rejected the taxpayer's challenge to customs duties based on renewable energy exemptions, but the restructuring deal superseded these proceedings. Consequently, the court applied procedural rules for case termination without requiring notification to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A judgment is extinguished when a party renounces the appeal following a homologated debt restructuring agreement that explicitly abandons pending fiscal litigation.

Parole chiave

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debt restructuring agreement abandonment of litigation fiscal litigation extinction homologated settlement tax appeal dismissal esenzione dalle imposte sull'energia energia rinnovabile legislazione in materia di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
391 c.p.c., dovendosi fare applicazione dell’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., dovendosi fare applicazione dell’art.
Legge n. 149/2022
35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n.
Legge n. 197/2022
149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022) che non richiedela notifica della rinuncia alla controparte.
art. 391 c.p
Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., dovendosi fare applicazione dell’art.
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 4 maggio 2023, n. 11761
Le spese devono essere compensate, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della società ricorrente (Cass., 4 maggio 2023, n. 11761).
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13121/2020 R.G. proposto da: FER SCPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1613/2019 depositata il18/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La società contribuente FER S.c.p.a., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato l’avviso di pagamento n. A13314 del 15.9.2015 relativo agli anni dal 2009 al 2014, con cui è stato richiesto il pagamento di accisa sull’energia prodotta, essendo stata contestata l’insussistenza dei presupposti per l’esenzione a termini dell’art. 52, comma 3, lett.

b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. La CTP di Arezzo ha rigettato il ricorso e la CTR dell a Toscana ha rigettato l’appello della società contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE Con istanza depositata in data 15 maggio 2023 la ricorrente, in persona del suo liquidatore, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la definizione di «ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente FER, nonché del contenzioso avviato presso la CEDU il tutto a spese compensate » e che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, dichiara ndo quindi di rinunciare al ricorso.

Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., dovendosi fare applicazione dell’art. 390 cod. proc. nella versione attualmente vigente (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022) che non richiedela notifica della rinuncia alla controparte. Le spese devono essere compensate, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della società ricorrente (Cass., 4 maggio 2023, n. 11761). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione.