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Sentenza — n. 7840/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding court costs compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7840/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal by the Tax Agency, ruling that the Regional Tax Commission correctly declared the appeal inadmissible due to a missing proof of timely filing. However, the court allowed the taxpayer's incidental appeal, finding the lower court erred in compensating litigation costs solely because the appeal was dismissed ex officio without specific justification. Consequently, the judgment was quashed regarding the cost allocation, and the case was remitted for a new examination of that specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 22 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 15 d.lgs. 546/1992: The declaration of inadmissibility of an appeal made ex officio does not automatically justify the compensation of litigation costs; such compensation requires a specific finding of grave and exceptional reasons, and the mere exercise of official powers does not exempt the losing party from costs.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility litigation costs compensation ex officio dismissal grave exceptional reasons remittal for new trial arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 22 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs.
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992, richiamato dall’art. 53 del d.lgs.
Art. 7 cod. proc. civ.
Art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs.
Art. 92 comma 2 cod. proc. civ.
5.2 La sentenza impugnata si è limitata ad indicare la ragione di “gravità ed eccezionalità”, che impone, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod.
Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 327 cod. proc. civ
69 del 2009 (4.07.2009), che ha modificato il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24.01.2022, n. 1950
Cass. n. 11301 dell'1/06/2015
Cass. n. 19456 del 15/07/2008
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14941/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Fallimento Sirio 2000 s.r.l. , in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’avvocato Giuseppe Sapienza , con indirizzo PEC giuseppe.sapienza@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5174 / 17 /1 5 , depositata il 15.12.2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2023. Oggetto: Tributi Accertamento Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, il quale si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale; Sentito, per la ricorrente Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA La CTP di Catania accoglieva il ricorso propost o da l la Sirio 2000 s.r.l.avverso l’avviso di accertamento , per imposte dirette e IVA, per l’anno 2006, a seguito della ripresa a tassazione di costi indeducibili e di IVA considerata indetraibile, in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR dellaSicilia – sezione staccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con compensazione delle spese, in quanto non risultava agli atti la ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, il cui deposito, entro trenta giorni dalla spedizione, funzionale a consentirela verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante e della tempestività dell’impugnazione , è previsto a pena di inammissibilità del gravame dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. cit., non potendo essere depositato successivamente.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato adue motivi. La contribuent e resiste va con controricorso e propone va ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, illustrati con memoria. La causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei gradi di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, senza verificare, anche mediante l’ordine di esibizione degli originali delle ricevute di spedizione dell’atto di appello, la tempestiva costituzione dell’appellante, avvenuta in data 28.03.2012, e senza considerare che l’appellatoera stato posto in condizioni di contraddire all’appello; aggiunge che è stato in ogni caso rispettato il termine di trenta giorni tra la notifica dell’atto di appello e il suo deposito in segreteria e che il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata presso la segreteria decorre dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario e non da quella di spedizione della raccomandata, posto che la ratio della predetta disposizione attiene alla necessità di verificare la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante e non dell’appello; poiché la sentenza di primo grado era stata depositata in data 18.07.2011, dalla ricevuta di ritorno, puntualmente allegata dall’Ufficio, che dimostrava come il contribuente (appellato) aveva ricevuto l’atto di appello in data 12.03.2012, la CTR avrebbe potuto desumere che l’appello era stato notificato largamente in anticipo rispetto alla scadenza del termine di impugnazione, che andava a scadere in data 1.10.2013,ed era stato depositato tempestivamentein data 28.03.2012.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, lett.

d) co d. proc. civ. e 36, comma 2, lett.

d) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul merito dell’appello proposto dall’Ufficio, in relazione all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.3. Il primo motivo è infondato. 3.1 Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, in quanto la ricorrente ha correttamente proposto la censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denunciando un error in procedendo , per la violazione delle norme relative al processo tributario. 3.2 Ciò premesso, s econdo l’orientamento ormai pacifico di questa Corte(Cass.

Sez. U. n. 13452 del 29/05/2017), “Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza”). 3.3 E’ stato altresì affermato (Cass. n. 31879 del 27/10/2022) che “nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)”. 3.4.

Nella specie, nei fascicoli dei gradi di merito non si rinviene la ricevuta di spedizione del ricorso in appello, né l’elenco delle raccomandaterecante la data ed il timbro dell’ufficio postale, ma solo l’avviso di ricevimento (prodotto in copia anche dalla controricorrente, in allegato al controricorso), dal quale non si evince la data di spedizione del plico. 3.5 La data di ricezione dell’atto di appello, indicata nell’avviso di ricevimento del plico (12.03.2012) , peraltro , è successiva alla scadenza del termine di sei mesi, decorrentedalla pubblicazione della sentenza di primo grado (18.07.2011), che scadeva in data 5.03.2012 (e non in data 1.10.2013, come erroneamente rilevato dalla ricorrenteprincipale ), in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato in data 29.09.2009 e, quindi, in data successiva all’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (4.07.2009), che ha modificato il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. 3.6 L’avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la ricezione del ricorso in appello, non contiene, pertanto, a riscontro della tempestività dell’appello, i requisiti previsti dalla legge per sopperire al mancato deposito della ricevuta di spedizione , sicchè è irrilevante accertare se, a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’appellato, la costituzione dell’appellante sia stata tempestiva.

4. Anche il secondo motivo è infondato, posto che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello impediva alla Commissione territoriale di pronunciarsi sul merito della pretesa.

5. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, individuando la “grave e/o eccezionale ragione” che potesse giustificarla nel carattere ufficioso del rilievo d’inammissibilità dell’appello. 5.1 Il motivo è fondato. 5.2 La sentenza impugnata si è limitata ad indicare la ragione di “gravità ed eccezionalità”, che impone, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis), la compensazione delle spese anche in mancanza di reciproca soccombenza, nel fatto che “la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata fatta d’ufficio”. 5.3 La mancanza di una specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese comporta un vizio di violazione di legge (Cass. 24.01.2022, n. 1950), non potendosi disporre detta compensazione solo in base al carattere ufficioso del rilievo dell’inammissibilità dell’appello (Cass. n. 11301 dell’1/06/2015), in quanto la soccombenza, costituendo un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. n. 19456 del 15/07/2008).

6. In accoglimento dell’unico motivo del ricorso incidentale, rigettato quello principale, la sentenza va cassata, limitatamente al ricorso incidentale, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al ricorso incidentale, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grad