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Ordinanza — n. 7839/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as litigation ceased via simplified settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7839/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the litigation matter ceased following a simplified settlement agreement initiated by Sist srl during the proceedings. The tax authority confirmed the perfection of this agreement, leading to a mutual compensation of litigation costs. Consequently, the Court dismissed the cassation appeal against the regional commission's decision regarding the joint liability of the former shareholders.

Regesto Legislator

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Art. 6, D.L. 193/2016; When a simplified settlement agreement is perfected in tax litigation, the Court must declare the cessation of the matter against all co-obligated parties and allow for the compensation of litigation costs.

Parole chiave

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simplified settlement agreement cessation of litigation joint and several liability tax dispute resolution compensation of costs former shareholders solidary debt debito sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, D.L. 193/2016
Considerato che: Nelle more del giudizio la Sist srl ha proposto domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6, decreto-legge 193/2016.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12087/2015 R.G. proposto da Lippi Paolo, Lippi Germano, Pimpinelli Remo, Sist srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, quali ex soci di Tecnoindustrie srl, rappresentati e difes i dall'avv. Nicolina Nicodemo, con domicilio eletto in Roma, via Nicastro n. 3; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: iva -avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.6930/14/14, depositata il 19 novembre 2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Letta la requisitoria del PM. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Germano Lippi, Paolo Lippi, Remo Pimpinelli, Sist srl, avverso la sentenza n. 431/57/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2006. La CTR osservava in particolare che i ricorrenti dovevano considerarsi coobbligati per effetto di "successione" nei debiti, anche fiscali, della società Tecno Industrie srl, della quale erano stati soci, in quanto estinta per cancellazione dal registro imprese, trattandosi peraltro di pretesa creditoria erariale pienamente fondata e non essendo invece fondate le eccezioni in diritto sollevate dai ricorrenti medesimi.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i Lippi, Pimpinelli e Sist srl deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio la Sist srl ha proposto domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6, decreto-legge 193/2016. L'interpellata agenzia fiscale, tramite la difesa erariale, ha comunicato che detta procedura si è perfezionata ed ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere anche nei confronti degli altri ricorrenti, trattandosi di coobbligazione solidale. Le spese del giudizio possono essere compensate. PQM La Corte dichiara cessata la materia de