Cassation court dismisses tax appeal withdrawal due to failure to formally notify the tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal withdrawal because it was communicated via electronic mail (PEC) rather than through the formal channels required by law. The taxpayer argued that the withdrawal should be effective to stop tax collection, but the opposing party contended that the statutory notification method was not met. The court ruled that the withdrawal was invalid due to the improper communication method, thereby maintaining the tax debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 35, comma 7, D.Lgs. n. 149/2022: A withdrawal of appeal must be communicated to the opposing party through the specific formal channels prescribed by law; communication via electronic mail alone does not satisfy the statutory requirement for validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12565/2020 R.G. proposto da: FER S.C.p.A. in liquidazione (C.F. 03562690713 ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NICOLA LUCARIELLO (C.F. LCRNCL70E19H501H) e dall’Avv. MARCO PAGANUZZI (C.F. PGNMRC75T25H501S) in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24 marzo 2021, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Scrofa, 57 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – estinzione N.12565/20 R.G.
Est. F. D’Aquino - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 2541/27/19, depositata in data 23 settembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023. RILEVATO CHE La società contribuente FER S.c.p.a., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2012 per IVA e imposte dirette; che la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi, soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e quindi in esenzione IVA, non potendosi corrispondere l’IVA sull’accisa non versata; che la CTP di Foggia ha rigettato il ricorso; che la CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 23 settembre 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE che con memoria in data 10 maggio 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che deve farsi applicazione della disciplina delvigente art. 390 cod. proc. civ.(art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022), secondo la quale la rinuncia deve essere comunicata alla controparte; N.12565/20 R.G. Est. F. D’Aquino che deve, tuttavia, essere rilevato che l’istanza di rinuncia al ricorso è stata comunicata a mezzo PEC al controricorrente, dovendosi ritenere tale comunicazione equipollente a quella prevista dall’art. 390 cod. proc. civ.; che in caso di estinzione le spese restato a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M. La Corte di