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Ordinanza Interlocutoria — n. 7738/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to hearing on whether new VAT credit limits constitute a more favorable tax treatment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7738/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing to address a specific legal question regarding tax sanctions. The Agency of Revenue argued that a change in the VAT credit compensation limit did not constitute a more favorable treatment under the principle of favor rei, as the sanction amount remained unchanged. Conversely, the taxpayer contended that the new legislative limit created a more lenient outcome compared to the previous one, warranting the annulment of the penalty. The court decided to suspend the final judgment and schedule a public session to resolve this interpretative conflict.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 3 d.lgs. n. 472/1997: A change in the statutory limit for compensable tax credits, without altering the sanction amount or the underlying conduct, does not automatically constitute a more favorable treatment under the principle of favor rei.

Parole chiave

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favor rei principle VAT credit compensation tax sanction reduction legislative change effect Cassation remittal reddito immobiliare limite di reddito imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ.; Rilevato che con l’unico motivo la difesa dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 3 d.lgs. n. 472/1997
civ.) della “violazione e falsa applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997” (cfr.
Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997
un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento di imposte, ex art. 13 del D.Lgs.
Art. 9, comma 2, d.l. n. 35/2013
disposto dall’art. 9, comma 2, del d.l.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
civ.) della “violazione e falsa applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997” (cfr.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16941-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro IMMOBILIARE PORTA A TERRA S.P.A. (C.F. 01381770492), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI LORENZO TROMBELLA (lorenzo.trombella@legalmail.it) e VALERIO CIONI (valeriocioni@ordineavvocatiroma.org) , presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DEGLI SCIPIONI, n. 268/A; -controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’11/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla IMMOBILIARE PORTA A TERRA S . P . A . un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento di imposte, ex art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, quale conseguenza della compensazione, operata dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi anno 2012, per crediti preesistenti in misura eccedente rispetto all’importo fissato dagli artt. 17 e 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Livorno che, con sentenza n. 53/2019, accolse il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,quanto la IMMOBILIARE PORTA A TERRA S .

P . A .proposero appello, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale, con sentenza n. 17/2022, depositata il 11/01/2022 rigettò il primo ed accolse il secondo osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – debba trovare applicazione nella specie, quale ius superveniens determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole, l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti I.V.A. disposto dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 64 del 2013, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato e condanna dell’Ufficio alla restituzione degli importi versati dalla contribuente; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso la IMMOBILIARE PORTA A TERRA S .

P . A .; Osservato che con proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 23.3.2023 e comunicata il successivo 27.3.2023, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso; che parte ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso, corredata da nuova procura speciale, ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Rilevato che con l’unico motivo la difesa dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997” (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. erroneamente applicato la richiamata disciplina – e, per l’effetto, annullato le sanzioni irrogate alla contribuente –laddove, al contrario, essa è estranea al caso di specie, in cui “la misura della sanzione è rimasta la medesima… mentre è cambiato solamente l’importo del limite massimo annuo dei crediti d’imposta compensabili ovvero rimborsabili…” (cfr. ricorso, p. 21, penultimo cpv.): sicché – si opina – “ nel caso di specie non siamo in presenza di una “trattamento sanzionatorio più mite”…perché la sanzione è rimasta la stessa e il comportamento viziato/sanzionato è rimasto invariato…; ciò che è cambiato è solo il limite dell’importo compensabile, ma a condotta vietata e misura della sanzione invariate” (cfr. ricorso, pp. 21, ult. cpv. e 22, prime due righe); che, come rilevato nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. di parte ricorrente, sulla questione oggetto dell’unico motivo di ricorso questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 13.2.2023, n. 4436, ha disposto, stante la relativa rilevanza nomofilattica, rimettersi gli atti alla trattazione in pubblica udienza, sulla scorta del registrato contrasto in relazione all’effetto, sulla sanzione, della sopravvenienza delle norme che hanno innalzato il limite della compensabilità (si rinvia all’articolata motivazione di quel provvedimento, per l’excursus su lla giurisprudenza di legittimità esistente sul punto); che si rende pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza;

P.Q.M.

rinvia la causa a n