Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7733/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax collection appeal trial pending Supreme Court ruling on joinder of parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7733/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court suspended the tax collection appeal trial pending a ruling on a preliminary question of law regarding the joinder of parties. The first-instance court dismissed the taxpayer's claim due to lack of proof of notice, relying on public posting as valid notification. The court suspended proceedings because the omission of the original co-defendant (the Municipality) raised a critical procedural issue requiring a Supreme Court decision on joinder rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 331, 332 c.p.c.: When a preliminary question of law regarding the joinder of parties in tax appeals is raised, the court must suspend the trial pending the Supreme Court's ruling on the relevant question of general importance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection appeal joinder of parties preliminary question of law procedural suspension contradictory principle Supreme Court ruling tax litigation procedure procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 332 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza interlocutoria n. 6204 del 2023 (RGN 816 del 2020)
In materia occorre ricordare che questa Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 6204 del 2023 (RGN 816 del 2020) e con ordinanza interlocutoria n.
Ordinanza interlocutoria n. 6205 del 2023 (RGN 37904 del 2019)
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.151/2015 R.G. proposto da : SPINELLI VITTORIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUALTIERO CASTELLINI, 33, presso lo studio dell’avvocato MONTANARI MARCO SAVERIO (MNTMCS59P30A493E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato VARI' PASQUALE (VRAPQL67R26I854S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 326/2013 depositata il29/10/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La signora Vittoria Spinelli era destinataria di una intimazione di pagamento ove l'agente per la riscossione Equitalia sud le richiedeva il versamento delle imposte contenute in una cartella esattoriale asseritamente da lei contribuente mai ricevuta. Ricorreva quindi al giudice di prossimità sollevando l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ufficio, la decadenza dall'azione di riscossione dei tributi ed infine la nullità dell'intimazione in quanto priva dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Il collegio di primo grado accoglieva il ricorso sull’assorbente motivo della mancata prova della notificazione della cartella esattoriale, poiché illeggibile risultava la relata. Donde proponeva appello l'Agenzia delle entrate, producendo relata di notifica corredata delle ricerche fatte dall'agente notificatore, nonché degli ulteriori adempimenti svolti, constatata l'irreperibilità assoluta della contribuente in quanto risultante “sloggiata” da quello che emergeva essere il domicilio fiscale secondo i registri dell'anagrafe tributaria.

La contribuente risultava contumace in appello, dove però il ricorso erariale era accolto in considerazione delle prove offerte dall'amministrazione finanziaria e consistenti nella relazione di notifica e degli ulteriori adempimenti svolti per accertarne l'irreperibilità assoluta e procedere secondo le formalità di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ove prevede che dell'avviso di notificazione sia fatta esposizione nell'albo pretorio comunale e che la notificazione si intenda avvenuta decorsi 8 giorni da tale adempimento.

Ricorre per Cassazione la contribuente Spinelli Vittoria, affidandosi a cinque mezzi, cui replica l’agente per la riscossione con tempestivo controricorso, mentre il patrono erariale si riserva partecipazione alla discussione in pubblica udienza. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO Vengono proposti cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 331 e 332 dello stesso codice di rito.

Nella sostanza si afferma che tra le parti originarie nel primo grado di giudizio ci fosse il Comune di Roma, che invece non appare nella sentenza impugnata, ove peraltro non se ne fa accenno. Per tale motivo se ne afferma la pretermissione con violazione del contraddittorio ed integrale nullità della sentenza. In materia occorre ricordare che questa Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 6204 del 2023 (RGN 816 del 2020) e con ordinanza interlocutoria n. 6205 del 2023 (RGN 37904 del 2019)ha proposto la questione dimassima di particolare importanza relativa all’appello incidentale ed alle modalità di proposizione nel processo tributario, con rapporto alle cause scindibili e con rig uardo alle conseguenti possibili ripercussioni sul diritto di difesa .

Il tema riprende la più ampia questione della disciplina del litisconsorzio processuale nel giudizio tributario di appello e le sue differenze rispetto al giudizio ordinario. Atteso pertanto che la decisione della succitata questione di massima si riflette sul motivo in scrutinio, quale pregiudiziale di rito che non può altrimenti essere obliterata, si impone un rinvio della trattazione dell’affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione a