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Sentenza — n. 7732/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal upholding deduction of amortization for sold credits and labor costs in public contracts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7732/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that allowed a company to deduct amortization for sold credits and labor costs in public contracts. The agency argued for violation of tax laws regarding credit realization and lack of risk transfer, while the company contended the relationships were contracts for work performed. The court upheld the lower court's findings, noting the factual assessment of uncertain credit realization and the legal characterization of the relationships as contracts for work, thereby confirming the deductions were permissible.

Regesto Legislator

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Art. 101, 106 TUIR; Art. 360 c.p.c.: The court dismisses appeals where the lower court correctly assesses that credit realization is uncertain and risks were not transferred, or where the relationship constitutes a contract for work allowing labor cost deductions.

Parole chiave

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tax deduction amortization credits sold pro solvendo contract for work performed public administration contracts Cassation appeal dismissal risk transfer requirement IRAP tax base deduzione dell'imposta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 101 TUIR
Art. 106 TUIR
71 (art. 106 secondo la numerazione introdotta dal d.lgs.
Art. 360, primo comma, num.3 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, num.4 cod. proc. civ.
Art. 116 c.p.c.
Art. 348ter, quinto comma cod. proc. civ.
doppia conforme di cui all’art. 348ter, quinto comma, cod.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
2861 del 31/01/2019) che la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp.
art. 2697 c.c
non avrebbe valutato se la contribuente avesse dato o meno la prova del rischio di inadempimento del credito in questione Infatti, come giàrilevato, « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
art. 118 disp. att. c.p
2861 del 31/01/2019) che la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018
Cass. n. 29017 del 20/10/2021
Cass. n. 29017 del 20/10/2021; id.
Cass. n. 2861 del 31/01/2019
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliataex lege; –ricorrente – contro DE VIZIA TRANSFER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Atierno n.9 presso lo studio dell’Avv. Claudio Pellicciari che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, unitamente agli Avv.ti Alessandro Tomassini e Sabina Ferraris che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente– avverso la sentenza n . 615 / 1 / 20 2 1 della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 26 luglio 202 1 ;

TRIBUTI- Accertamento IRAP cuneo fiscale-IRES svalutazione crediti udita la relazione svolta alla pubblica udienza delgiorno 8 marzo 202 4 dal Cons.Roberta Crucitti; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Visonà,che ha concluso per il rigetto del ricorso ; uditi per la ricorrente l’Avv. Giammario Rocchitta e per la controricorrente gli Avv.ti Claudio Pellicciari e Sabina Ferraris. Fatti di causa A seguito della risposta fornita dalla De Vizia Transfer s.p.a. al questionario inviatole dall ’Ufficio questi le contestò , con avviso di accertamento,relativo a IRES e IRAP dell’anno di imposta 2013 : a)l’indeducibilità della quota di ammortamento al fondo svalutazione crediti, nella parte in cui si era tenuto conto dei crediti ceduti pro solvendo; b)l’illegittima deduzione del costo del lavoro dipendente dalla base imponibile dell’IRAP.

Il ricorso proposto dalla Società avverso l’atto impositivo venne accolto, nel merito, dall’adita Comissione tributaria provinciale. La decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate e dalla Società sul capo relativo alle spese, è stata integralmente confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. In particolare, il Giudice di appello riteneva , in ordine alla svalutazione dei crediti ceduti pro solvendo,che non ne fosse certa la loro realizzazione eche la Società non avesse trasferito integralmente il rischio alla cessionaria.

In ordine alla deducibilità del costo del lavoro ai fini Irap, la C.T.R. riteneva che il rapporto posto in essere tra la Società e le pubbliche amministrazioni fosse inquadrabile nel contratto di appalto onde ben potesse dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP .Avverso la sentenzal’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione, articolando duemotivi. Resiste la Società con controricorsoulteriormente illustrato con il deposito successivo di memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ. , la violazione degli artt.101 e 106 del TUIR laddove la C.T.R. aveva affermato che la quota di ammortamento sul fondo svalutazione crediti relativi a crediti ceduti pro solvendo potesse essere legittimamente dedotta non essendo certa la loro realizzazione né avendo la società cedente trasferito definitivamente il relativo rischio alla cessionaria.

Secondo la prospettazione difensiva solo il cessionario avrebbededurre i crediti. 1.1 La censura è infondata. Invero, come questa Corte ha già chiarito : « In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo rischi su crediti, prevista dall'art. 71 (art. 106 secondo la numerazione introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 344) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai crediti ceduti "pro solvendo" se, e nella misura in cui, essi, nonostante la cessione, determinino una situazione di rischio per il cedente.» (Cass. 30/06/2011, n.14337, 14338 e 14339).

Ed ̀ stato ulteriormente precisato che « in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, gli accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 71, anche nell’ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di cessione "pro solvendo", come accade nello sconto bancariodi titoli rappresentativi di crediti: se ̀ vero, infatti, che in tal caso il cedente non ̀ pi ̀ titolare del credito, ̀ altrettanto vero, per ̀ , che il trasferimento dello stesso in favore del cessionario ̀ risolutivamente condizionato all’inadempimento del debitore ceduto, il quale comporta la retrocessione del credito [...] nessun rilievo, in proposito, assume il carattere solo eventuale della retrocessione, bastando il relativo rischio a dar rilevanza al momento economico dell’operazione, in ossequio alla "ratio" dell’alt. 71 cit., che esclude la deducibilitàper i soli crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto assicurati contro il rischio dell’insolvenza, e non anche per quelli per i quali tale rischio rimane a carico esclusivo del cedente (Cass., 23 ottobre 2006, n. 22785).» (Cass. 12-08-2021, n. 22763, in motivazione).

Pertanto non ̀ fondata la censura della ricorrente nella parte in cui si fonda sulla constatazione che il credito ceduto, anche se pro solvendo, non ̀ pi ̀ un credito del cedente. N ́ ̀ fondata la stessa censura, nella parte in cui assume la violazione dell’onere probatorio gravante sulla contribuente, poich́ che la C . T . R . non avrebbe valutato se la contribuente avesse dato o meno la prova del rischio di inadempimento del credito in questione Infatti, come giàrilevato, « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaattribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività̀ consentita dall'art.116 c.p.c.» (Cass.

Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata rende invece conto di tale verifica, rilevando in fatto (con valutazione non sindacata in questa sede, ń sindacabile, atteso il limite della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348ter, quinto comma, cod. proc. civ.) che la realizzazione del credito non era certa e che il rischio non era stato trasferito definitivamente alla cessionaria.

2. Con il secondo motivo di ricorso , l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la sentenza impugnata di difetto di motivazione e di motivazione apparente per non avere la C.T.R. esplicitato le ragioni per le quali, nel caso di specie, aveva,da un canto, qualificato il rapporto in essere tra la Società e gli enti pubblici come appalto e, d’altro , ritenuto che il corrispettivo non compensava i costi dei pubblici servizi. In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, mancherebbe un contenuto decisorio fondato su una motivazione idonea a sostenerlo. 2.1 Il motivo è, all’evidenza , infondato come desumibile dalla mera lettura della sentenza impugnata.

La C.T.R.,infatti, ha esplicitato compiutamente il percorso logico giuridico che l’ha condotta alla sua decisione richiamando non solo i precedenti giurisprudenziali resi da questa Corte e dal Consiglio di Stato ma, soprattutto, il precedente reso tra le parti dalla stessa C.T.R. per una diversa annualità esplicitandone le ragioni di condivisione. In tal caso la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29017 del 20/10/2021; id. n. 2861 del 31/01/2019) che la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione. 3.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e , liquidate come in dispositivo,sono a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila) per compensi , oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% eaccessori di legge. Così deciso, in Roma, il