Cassation court dismisses tax appeal after confirming all tax assessment notices were legally defined and extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court judgment that had accepted the taxpayers' main appeal. The taxpayers successfully argued that all tax assessment notices for the relevant years had been legally defined and extinguished through specific payment procedures. The court ruled that since the tax authorities had acknowledged the definitive nature of these definitions, the litigation was no longer necessary and should be terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018; Art. 1 comma 198 l. n. 197/2022: When tax assessment notices are legally defined and extinguished by the taxpayer's payment procedures, the court must declare the litigation extinguished with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.880/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGRICOLA CANDIDA SRL (già AGRICOLA CANDIDA DI LEONE ROSARIO DANTE C. sas)e LEONE ROSARIO DANTE, RUSSO ELSA, LEONE MARIA EMANUELA, SCARDIGNO ELDA ANNA CLELIA, LEONE LINDA, elettivamente domiciliat i in ROMA VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) rappresentati e difes i dall'avvocato PACIELLO MARIA ELEONORA (PCLMLN77A58D643M); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
FOGGIA n. 86/2013depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. CONSIDERATO CHE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sopra indicata della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società Agricola Candida srl, già Agricola Candida sas di Leone Rosario Dante C., e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 (per indebita deduzione di ammortamenti), e 2007 (per operazioni inesistenti, costi indeducibili, indebiti ammortamenti) con conseguenti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci).
Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Hanno resistito con controricorso la società e i soci che hanno depositato memoria. In data 31.1.2020 è stata depositata istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 da parte della società con ricevuta versamento della prima rata. Si è disposto il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito. In data 28.3.2023 l’Agenzia ha comunicato l’avvenuta definizione per la società per l’anno 2007, aggiungendo che non risultava pervenute istanze di definizione per i soci e che non era stato definito l’avviso di accertamento relativo alla società per il 2006.
Con memoria depositata in data 7.6.2023 i soci hanno comunicato di aver definito la pendenza ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. l. n. 197/2022, depositando le domande comprovanti pagamento di quanto dovuto da parte di Rosario Dante Leone e della prima rata da parte degli altri soci, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio. In data 16.6.2023 è stata depositata nota dell’Agenzia delle entrate che comunica l’avvenuta definizione degli avvisi di accertamento relativi ai soci per il 2007. Con ordinanza interlocutoria depositata il 3.8.3023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo per deduzioni dell’Agenzia e chiarimenti circa l’avvenuta definizione di tutti gli atti oggetto del giudizio.
RILEVATO CHE Con nota depositata telematicamente in data 4.10.2023, l’Agenzia delle entrate ha rappresentato che, oltre all’avvenuta definizione da parte della società AGRICOLA CANDIDA SRL dell’atto n. TVK020204835 2007 a seguito di domanda di definizione liti fiscali ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, si era avuta anche la definizione anche dei seguenti atti ai sensi dell’art. 1 commi 186- 203 della legge 29 dicembre 2022, n.197:
1) TVK010204902 a.i. 2007 –LEONE Linda;
2) TVK010204903 a.i. 2007 –LEONE Maria E.;
3) TVK010204905 a.i. 2007 –LEONE Rosario Dante;
4) TVK010204906 a.i. 2007 –RUSSO Elsa; 5)TVK010204907 a.i. 2007 - SCARDIGNO Elda . L’Agenzia ha, infine, precisato che ogni riferimento nelle precedenti note ad accertamenti per l’annualità 2006 d oveva intendersi un refuso,atteso che tale annualità si era resa definitiva per giudicato interno; il che corrisponde a quanto riportato nel ricorsoagenziale, ove si era dato atto dell’acquiescenza alla sentenza di primo grado quanto alla rideterminazione degli ammortamenti che costituiva l’unico rilievo dell’avviso di accertamento relativo al 2006. Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1 comma 198l. n. 197/2022 con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’es