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Ordinanza — n. 7689/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding 90-day vs 120-day notice period for public entity payment execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7689/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a lawyer against a lower court's dismissal of a compliance suit initiated by a Chamber of Commerce. The appellant argued that the Chamber failed to notify the judgment before filing the suit, violating a 120-day deadline, while the Chamber contended the 90-day rule for public entities applied instead. The court ruled that the 120-day provision applies only to civil enforcement proceedings, not the specific compliance suit for public entities, and since the suit was filed within the correct 90-day window, the procedural defect was non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 1 d.l. 669/1996; Art. 69 comma 4 d.lgs. 546/1992: The 120-day deadline for public entities to execute court orders applies solely to civil enforcement proceedings, whereas compliance suits for public entities are governed by the 90-day period following notification of the judgment.

Parole chiave

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public entity payment compliance suit procedure enforcement deadline notification requirement civil enforcement distinction tardivo pagamento delle spese azione creditoria credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 1 d.l. 669/1996
5095/2020 della CTP Roma, ha respinto il ricorso, rilevando che difettava sia la preliminare notifica alla Camera di Commercio della sentenza sia il rispetto del termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l.
Art. 69 comma 4 d.lgs. 546/1992
Fontanella Gianluca propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 70 d.lgs. 546/1992
civ., per aver la CTR ritenuto che fosse necessaria la previa notifica della sentenza ai fini dell’attivazione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs.
art. 86 c.p
: FNTGLC76T06H501U ), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c.
art. 69 d.lgs. n. 546/1992
Fontanella Gianluca propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli con sentenza n.
art. 384 cod. proc. civ
Il motivo è infondato, sebbene si renda necessario correggere la motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ..L’art.
art. 282 cod. proc. civ
Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022
Questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022) ha chiarito che dopo la novella di cui al d.lgs.
Cass. n. 25147/2016
30 del 1997 in quanto previsto per le sole procedure esecutive(Cass. n. 25147/2016).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso 28095 / 20 2 1 propost i da: Avv. GIANLUCA FONTANELLA, nato a Roma il 6.12.1976 ed ivi residente, alla Via Aurelia n. 386 ( C.F. : FNTGLC76T06H501U ), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma , alla Via della Pineta Sacchettin. 201 , presso lo studio del medesimo ( Fax : 06.89020948; Pec:gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA (C.F.: 80099790588; P.IVA: 01240741007), in persona del Segretario Generale Dott.

Pietro Abate, con sede in Roma alla Via de' Burrò n. 147, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Santucci (C.F.: SNTRRT70C09Z112B), del Foro di Roma, giusta determinazione dirigenziale n. 35/Area I/R.B./2023, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giudizio di ottemperanza –Atto di messa in mora Roma, alla Via Tacito n. 10, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico (telefax: 063233761; pec: robertosantucci@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 8329 / 20 21 emessa d a l la C T P di Roma in data 11/07/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che L’Avv. Fontanella Gianluca propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli con sentenza n. 5095/2020 della CTP Roma, ha respinto il ricorso, rilevando che difettava sia la preliminare notifica alla Camera di Commercio della sentenza sia il rispetto del termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per consentire all’ente di provvedere al pagamento di quanto disposto in sentenza.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 14 d.l. 669/1996 e 69-70 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che fosse necessaria la previa notifica della sentenza ai fini dell’attivazione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992 e che la notifica della sentenza (di cui si chiedeva l’ottemperanza) dovesse essere effettuata antecedentemente (anzichè contestualmente) alla notifica dell’atto di messa in mora. 1.1.

Il motivo è infondato, sebbene si renda necessario correggere la motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ..L’art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al quarto comma, stabilisce che: Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. . Questa Sezione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022) ha chiarito che dopo la novella di cui al d.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. citato, a decorrere del 10 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.

Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell'art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992 in precedenza riportato, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede, come visto, il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede -di regola -l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992.

Siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione "mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza". E da condividere, pertanto, la censura con cui il ricorrente si duole della pronuncia della CTP nella parte in cuiha ritenuto che, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici economici hanno termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento delle spese processuali.

Invero, tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo.

Ne deriva che non puòapplicarsi il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 conv., con modif., in l. n. 30 del 1997 in quanto previsto per le sole procedure esecutive(Cass. n. 25147/2016). Tuttavia, per stessa ammissione dell’odierno ricorrente, mentre la sentenza poi oggetto di esecuzione è stata notificata in data 18 febbraio 2021, il giudizio di ottemperanza è stato instaurato con ricorso depositato in data 24 marzo 2021 (cfr., rispettivamente, pagg. 6 e 2 del ricorso per cassazione) e, quindi, ben prima della scadenza del detto termine di giorni 90.Trattasi di mera questione di diritto, concernente l’esatta individuazione della normativa in concreto applicabile al caso di specie e non comportante accertamenti in fatto.

Ne deriva che il ricorrente non ha rispettato, come affermato dalla CTP, le norme procedimentali, avuto particolare riguardo al rispetto del termine di 90 giorni (anziché, come evidenziato dalla CTP, di 120) stabiliti dalla legge per consentire all’ente di provvedere al pagamento di quanto disposto in sentenza.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 550,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell