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Ordinanza — n. 7686/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to superseded interest following the cassation of the underlying judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7686/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying judgment subject to enforcement had been subsequently annulled by the Supreme Court. The appellant argued that the regional tax commission erred in refusing enforcement of costs awarded to him as an antistatary, but the Court found the enforcement title voided by the higher court's decision. Consequently, the legal interest required to maintain the enforcement proceeding no longer existed, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

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Art. 69, Art. 70 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; The right to enforce a judgment awarding litigation costs to a party is extinguished if the original judgment is subsequently annulled, causing a lack of interest in the enforcement proceeding.

Parole chiave

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enforcement of judgments litigation costs antistatary superseded interest cassation appeal tax commission procedural inadmissibility spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 69 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
31 dicembre 1992 nella versione ratione temporis applicabile per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’esecutività immediata delle sentenze prevista dall’art. 69 cit.
Art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 336, comma 2 c.p.c.
art. 336 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018
"doppio contributo unificato" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28100/2021proposto da: GIANLUCA FONTANELLA, rappresentato e difeso dase stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Pineta Sacchetti 201; -ricorrente - Contro AMA -AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 3574/09/21 della Commissione tributaria Regionale de l Lazio, depositata il 16/07/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024dal Consigliere Dott. Stefano Pepe. Oggetto: , Ritenuto che 1. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio , con sentenza n. 3574/09/21, depositata il 16/07/ 2021 , dichiarava inammissibile il ricorso in ottemperanza presentato da Gianluca Fontanella e afferente ad una sentenza emessa dalla stessa CTR con la quale si era condannata A.M.A.

S.p.a. al pagamento delle spese di lite a favore dello stesso Fontanella quale procuratore antistatario della contribuente vittoriosa. A fondamento della statuizione di inammissibilità, la CTR rilevava, da un lato,che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza era oggetto di ricorso in cassazione e che, pertanto, le somme richieste dal Fontanella non erano oggetto di giudicato e, dall’altro, che non era applicabile in via estensiva il disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 alle sentenze di condanna alle spese di lite in favore del contribuente.

2. Avverso tale sentenza il Fontanella ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. L’A.M.A. S.p.a. non si è costituita. Considerato che 1. Gianluca Fontanella lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 nella versione ratione temporis applicabile per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’esecutività immediata delle sentenze prevista dall’art. 69 cit. non sia estendibile alle statuizioni di condanna alle spese di lite in favore del contribuente e, conseguentemente, non sia attivabile il relativo giudizio di ottemperanza ex art 70 cit.

Allo stesso modo, la CTR sarebbe incorsa in una errata interpretazione normativa nel ritenere che l’art. 69 cit. non è applicabile alle spese richieste dal procuratore antistatario, in quanto quest’ultimo non assume un’autonoma posizione processuale rispetto a quella del contribuente assistito in giudizio e vittorioso a seguito della lite. 2.Il ricorso è inammissibile.Per stessa ammissione del ricorrente (cfr. inizio pag. 4 del ricorso), la sentenza (n. 3384/2020 depositata in data 10.11 .2020) con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha, in accoglimento dell’originario gravame, condannato l’AMA S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio a favore dello stesso ricorrente (nella misura complessiva di € 1.845,00, con distrazione in suo favore, siccome dichiaratosi antistatario), è stata da lui nuovamente gravata alla Suprema Corte di Cassazione.

Orbene, la Cassazione con ordinanza n. 17790 del 2022 , emessa successivamente alla proposizione del presente ricorso, ha cassato la sentenza che era stata posta in ottemperanza, censurando quest’ultima nella parte in cui aveva operato un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito. La caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza. Invero, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, solo nel caso in cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc, un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012).

Nella fattispecie in esame, invece, questa Corte, con l’ordinanza n. 17790/22 in precedenza menzionata, ha cassato la sentenza impugnata, essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvio e rinviando la causa a tal fine alla competente CTR, ragion per cui, anche alla luce del secondo comma dell’art. 336 cod. proc. civ., il titolo originario sulla cui base era stato instaurato il presente giudizio è venuto meno.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’AMAsvolto difese. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per