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Ordinanza — n. 7683/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court fee award, ruling judges cannot reduce statutory minimums by over 50%.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7683/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower tax court's fee award and remanded the case after finding it violated mandatory minimums. Gianluca Fontanella argued the liquidation was illegal because it reduced values beyond the 50% cap set by the 2018 decree. The court held that the new regulation strictly prohibits reductions exceeding 50%, making the original judgment void.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37; il giudice non può diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle per la liquidazione delle spese legali, salvo pattuizione contrattuale.

Parole chiave

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legal fees liquidation statutory minimums tax court procedure mandatory reduction cap cassation remand debito insoddisfatto spese di esecuzione mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.
Art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014 n. 55
3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m.
Art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018 n. 37
2.1 La questione in esame discende dalla riformulazione - operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m.
Art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 2233, comma 2, c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28325 del 2022
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021
Corte di Giustizia, sentenza 427/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07846/2022proposto da: GIANLUCA FONTANELLA, rappresentato e difeso dase stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Pineta Sacchetti 201; -ricorrente - Contro AMA -AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 13452/22/21della Commissione tributaria Provinciale d i Roma, depositata il 06/12/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024dal Consigliere Dott. Stefano Pepe. Oggetto: , Ritenuto che 1. La Commissione tributaria provinciale di Roma (CT P ), con sentenza n. 13452/22/21, depositata il 06 / 12 / 2021 , emessa in sede di giudizio di ottemperanza ex art 70 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, condannava Ama Azienda Municipale Ambiente s.p.a. a pagare,a favore di Gianluca Fontanella, le spese del relativo giudizio liquidate in €. 400,00(oltre oneri).

2. Avverso tale sentenza il Fontanella ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. L’A.M.A. S.p.a. non si è costituita. Considerato che 1. Gianluca Fontanella lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014 n.55 come aggiornato dal d.m. n.37 del 2018 del Ministero della Giustizia e delle tabelle 1- 2 dei parametri ad esso allegati, nonché dell’art.15 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione complessiva delle spese di lite in violazione dei valori minimi applicabili (risultando il valore della controversia pari ad €. 1.500,00) e senza indicare le diverse fasi del giudizio; liquidazione che, poi, non ha reso possibile alla parte di verificarne l’eventuale correttezza 2.Il ricorso è fondato. 2.1 La questione in esame discende dalla riformulazione - operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane a seguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147- dell’art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. 2.2.

Nella iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l ’ esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormentegli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale dellainderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell ’ art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione(ex plurimis e da ultimo Cass. n.28325 del 2022 ). 2.3.

Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a)del d.m. n. 37 del 2018 -applicabile alla presente fattispecie - l’art. 4, comma 1, dispone invece che i valorimedi « possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle “ riduzioni massime” in conseguenzadelle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, vedi Cass. nn. 9690 e 1421del 2021). Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi».

Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. 2.4. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenzadell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dald.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. 2.5 Nella specie la liquidazione operata dalla CTR risulta in contrasto con tali principi, in quanto lesiva dei minimi tariffari tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi ad essa applicabili.

Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Roma, in diversa composizione, anch