Cassation appeal dismissed for late filing; client failed to deposit appeal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the written petition at the registry within the required timeframe. Although the opposing tax authorities had registered the case, the court ruled that the appellant's late submission rendered the proceeding procedurally impossible under civil procedure law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, first paragraph, of the Code of Civil Procedure; The failure to deposit the appeal within the statutory period renders the proceeding inadmissible, regardless of the opposing party's registration of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento: RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE NONCHÉ l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona delPresidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021; GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:
1. Flavia Staccioli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021, la quale, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di cartella di pagamento della somma di € 5.531,86 per omesso versamento di IRPEF ed IVA relative all’anno 2012, ha rigettato l ’appello proposto dal medesim o nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 14513 , senz a alcuna statuizione sulle spese giudiziali;
2. Staccioli Flavia n on si è costituit a mediante deposito del ricorso notificato allecontroparti;
3. l’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo, mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata;
4. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della debenza o meno del contributo unificato in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione a ruolo sia stata curata dal controricorrente. CONSIDERATO CHE:
1. si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;
2. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione, e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualitàdell'impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilitàdel ricorso stesso per tardivitàdel deposito, a norma dell'art 369, primo comma , cod.proc. civ . , ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di Cassazione ;
3. l a pronuncia con cui la Corte di C assazione dichiara l'improcedibilitàdel ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui ilricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’ improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto d ella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 1 9 gennaio 2024. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto