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Ordinanza Interlocutoria — n. 7671/2024 — snciv Generato dall'IA

Court revokes cassation dismissal for tax notice nullity, ordering new hearing to integrate missing parties' defense.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7671/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation revoked its previous dismissal of the revocation appeal regarding the nullity of tax notices. The Agency argued that the company had been properly notified to its partners, while the company contended it lacked proper representation. The court found that while the company was dissolved, its partners succeeded to its rights and obligations, and the Agency had successfully notified most of them, though one partner's heirs remained unrepresented. Consequently, the court ordered a new hearing to ensure the heirs of the deceased partner are integrated into the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, Art. 395 c.p.c.; The revocation appeal is admissible only if the court's prior dismissal was based on a factual error regarding the service of process to the proper successors of the dissolved entity, necessitating the integration of missing parties' defense.

Parole chiave

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revocation appeal admissibility dissolved company successors service of process error tax notice nullity integration of defense revoca dell'opposizione ritiro della domanda di esecuzione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
Art. 2312 c.c.
Art. 2324 c.c.
Art. 2495 c.c.
Art. 110 c.p.c.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Sull’impugnazione della Equitalia Sud s.p.a., la CTR Campania rigettava il gravame, affermando, da un lato, che l’Agente per la riscossione non aveva prodotto, con le modalità prescritte dall’art. 32 d.lgs.
art. 391-bis cod. proc. civ
art. 110 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020
nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 1 527 / 20 22 propost i da: ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. : 13756881002) in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022403058;fax: 0696514000; e-mail certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro IL PROGRESSO AGRICOLO S.A.S. (C.F.: 05737750637), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.

Michele Madaio (C.F.: MDAMHL72C31I278Y ; p ec: massimomadaio@pec.giuffre.it ) , con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrichetta Mottola,in Casoria (NA) alla Via IMaggio n. 14; -controricorrente – Estratti di ruolo – Cartelle esattoriali Tarsu -Revocazione - avverso l a sente nza n. 1899 2/ 20 21 emessa d a l la C orte di Cassazione in data 06/07/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Il Progresso Agricolo s.a.s. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso diciotto estratti di ruolo conseguenti a cartelle esattoriali per TARSU 1999, chiedendo la declaratoria di nullità di queste ultime in quanto mai ritualmente ad essa notificate.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione della Equitalia Sud s.p.a., la CTR Campania rigettava il gravame, affermando, da un lato, che l’Agente per la riscossione non aveva prodotto, con le modalità prescritte dall’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, documentazione alcuna e, dall’altro lato, che gli estratti di ruolo erano autonomamente impugnabili.

4. Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base di quattro motivi. La Il Progresso Agricolo s.a.s. non svolgeva difese.

5. Avverso la sentenza n. 18992 del 6 luglio 2021, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per non aver la ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (medio tempore subentrata alla Equitalia Sud s.p.a.) ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., fondato su un unico motivo, instaurando il contraddittorio nei confronti, oltre che della Il Progresso Agricolo s.a.s., nel frattempo estinta per cancellazione, anche dei soci accomandanti Venerusio Pasqualino, Langella Oscar e Luongo Immacolata e del socio accomandatario Matarese Sonia.

Gli intimati non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere la Cassazione incorsa in una svista non avendo rilevato che essa aveva prodotto in giudizio la prova dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, depositando l’avviso di ricevimento.

2. In data 6.12.2016 la “Il Progresso Agricolo s.a.s.” è cessata e, all’esito della cancellazione, sono ad essa subentrati i soci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2312, comma 2, 2324 e 2495 c.c. Invero, nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020).

Orbene, in data 10.1.2022 risultano perfezionate le notifiche a mezzo posta nei confronti dei soci accomandanti Luongo Immacolata e Venerusio Pasqualino, nonchè dell’Avv. Enrichetta Mottola ( quale domiciliataria della società nel grado di appello). Per quanto concerne la socia accomandataria Materese Sonia, la prima notifica eseguita nei suoi confronti in data 10.1.2022 presso l’indirizzo indicato nella visura storica della società non è andata a buon fine; l’Agenzia ha, quindi,provveduto a rinotificare a mani il ricorso per revocazione una prima volta presso l’indirizzo della stessa risultante dalla visura storica; non essendo la rinotifica eseguita in data 28.4.2022 andata a buon fine, in quanto la destinataria risultava trasferita, l’Ufficio ha provveduto a rinnovare la notifica presso l’indirizzo di residenza, previa acquisizione del relativo certificato, la qualerisulta perfezionata in data 7.9.2023.

Infine, la notifica eseguita a mezzo posta nei confronti del socio accomandanteLangella Oscar in data 11.1.2022 presso l’indirizzo indicato nella visura storica della società non è andata a buon fine, in quanto il destinatario è risultato irreperibile; acquisito il certificato di residenza storico del contribuente, l’Agenzia non haprovveduto a rinnovare la notifica in quanto lo stesso è risultato deceduto a Napoli in data 16.5.2003. Al fine di assicurare il contraddittorio, oltre che l’esercizio del diritto di difesa, occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Langell