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Ordinanza — n. 7670/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's formal withdrawal of the case via special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7670/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished following the taxpayer's formal withdrawal. The taxpayer, representing a real estate transfer operation, had filed six grounds challenging the tax authority's partial assessment and procedural handling. The withdrawal was executed under specific legislative provisions allowing for a simplified, cost-free renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 213, della l. n. 197 del 2022; Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal, when performed in time, by a lawyer with special power of attorney and accepted by the opposing counsel, extinguishes the proceedings without the need for a formal court ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal special power of attorney taxation dispute cassation procedure litigation costs transitional legislation extinction of proceedings tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 213, della l. n. 197 del 2022
Art. 1, comma 215, della l. n. 197 del 2022
197 del 2022, a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi dell’art. 1, comma 215, della l. n. 197 del 2022; - l’art.
Art. 1, comma 217, della l. n. 197 del 2022
197 del 2022; - l’art. 1, comma 217, della l. n. 197 del 2022 prevede che alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 dell’art.
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
modif.) e prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod.
art. 331 c.p
civ., per avere la CTR omesso di rilevare che l’inoltro della supposta notizia di reato (peraltro, mai allegata e mai acquisita agli atti di causa) sarebbe avvenuto quando il reato fiscale risultava già prescritto e, quindi, in assenza di un “obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8783/2017R.G. proposto da FONTE SANTAFIORA s.r.l., rappresentata e difes a da gli avvocat i Giuseppe Melis e Vipsania Andreicich, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede n. 120 e all’indiri zz o PEC: vipsaniaandreicich@ordineavvocatiroma.org, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 8725/ 09 / 20 1 6 , depositata il 20. 12 .201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi–Rinuncia al ricorso -La CTP di Roma accoglieva i l ricors o propost o da lla Fonte Santafiora s.p.a. av verso l ’avviso di accertamento per IVA e altro, in relazione all’anno di imposta 20 0 5 , con il quale era stat a recuperat a l’ IVA dovuta a seguito di una complessa operazione di cessione di immobili; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate,rigettando quello incidentale proposto dalla contribuente; - la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la contribuente de duce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1, comma 132 della l. n. 208 del 2015 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare che l’inoltro della supposta notizia di reato (peraltro, mai allegata e mai acquisita agli atti di causa) sarebbe avvenuto quando il reato fiscale risultava già prescritto e, quindi, in assenza di un “obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000”; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma 4e 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la mancanza dei presupposti per giustificare l’accertamento parziale; - con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che il richiamo, da parte dell’Ufficio, per la prima volta in grado di appello, alla presunta violazione dell’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, sull’accertamento parziale, corrispondeva ad una eccezione nuova; - con il quarto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato le ragioni allegate dalla contribuente sulla peculiarità dell’operazione e sull’assenza di scopi fraudolenti infragruppo; - con il quinto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2 del d.lgs. n. 472 del 1997, 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 10 della l. n. 212 del 2000, sussistendo, nella fattispecie, una rilevabile incertezza normativa; - con il sesto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la carenza dell’elemento soggettivo legittimante l’irrogazione di qualsiasi sanzione; - successivamente, con atto depositato in data 26.09.2023 , sottoscritto dai difensori, muniti di procura speciale, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 1, comma 213, della l. n. 197 del 2022, a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi dell’art. 1, comma 215, della l. n. 197 del 2022; - l’art. 1, comma 217, della l. n. 197 del 2022 prevede che alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 dell’art. 1 cit. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del cod. proc. civ.;- la rinuncia del la ricorrente è rituale perché è intervenuta entro il 30.09.2023 (art. 1, comma 213, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif.) e prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale, ed è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente; - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spes